Rescissione del giudicato inapplicabile ai processi contumaciali definiti secondo la normativa previgente (Cass. pen. Sez. 5 n. 1756 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istituto della rescissione del giudicato, di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen., si applica esclusivamente ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 67 del 2014. Nei procedimenti contumaciali definiti, anche nei soli gradi di merito, secondo la normativa antecedente all’entrata in vigore della legge citata, continua invece ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione di cui all’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente. La richiesta di rescissione presentata in relazione a un processo contumaciale è inammissibile e non può essere qualificata come domanda di restituzione in termini o come incidente di esecuzione, essendo ontologicamente diverse la natura e la funzione dell’istituto. La dichiarazione di contumacia ha carattere meramente dichiarativo e non costitutivo; la sua omissione non incide sulle garanzie processuali, che restano integre.

Il Fatto

Il condannato proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Venezia aveva dichiarato inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato presentata nell’interesse del condannato, relativa alla sentenza emessa dalla medesima Corte territoriale per il reato di bancarotta fraudolenta.

Il condannato era stato dichiarato contumace all’udienza preliminare tenutasi nel 2012, contumacia ribadita all’udienza dibattimentale del 24 gennaio 2013, ed era rimasto tale per l’intero giudizio di primo grado, conclusosi nel 2016. La difesa lamentava che non vi fosse agli atti il decreto dichiarativo della contumacia e che la notifica dell’ordinanza di modifica dell’imputazione fosse avvenuta nelle forme della compiuta giacenza, contestando la correttezza della dichiarazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, richiamando la disciplina transitoria di cui all’art. 15-bis, commi 1 e 2, legge n. 67 del 2014, come introdotto dalla legge n. 118 del 2014. Tale norma stabilisce che le disposizioni istitutive dell’assenza si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge solo se non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, mentre le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi ai procedimenti in cui l’imputato sia stato dichiarato contumace senza che sia stato emesso il decreto di irreperibilità.

Dall’esame degli atti del fascicolo, il Collegio ha accertato che il Giudice dell’udienza preliminare aveva dichiarato con ordinanza la contumacia nell’aprile 2012 e che l’imputato risultava contumace all’udienza dibattimentale del gennaio 2013, alla presenza del difensore di fiducia. La Corte territoriale aveva correttamente dato atto della veste di contumace assunta dall’imputato per l’intero processo di primo grado.

La Suprema Corte ha evidenziato che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, il decreto dichiarativo della contumacia era presente agli atti. Ha inoltre precisato che l’eventuale omissione della dichiarazione non avrebbe alcuna incidenza sulle garanzie dell’imputato, trattandosi di atto avente carattere dichiarativo e non costitutivo: è la situazione sostanziale di contumacia a determinare il paradigma normativo operante.

Ne consegue che, essendo il processo stato definito secondo la normativa contumaciale antecedente alla legge n. 67 del 2014, non può trovare ingresso l’istituto della rescissione del giudicato, operando invece la disciplina della restituzione nel termine. La Corte ha infine richiamato il principio per cui la richiesta di rescissione presentata in un processo contumaciale è inammissibile e non è qualificabile come istanza di restituzione in termini, essendo ontologicamente diverse la natura e la funzione dei due istituti. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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