Partecipazione ad associazione per delinquere e concorso nei reati fine (Cass. pen. Sez. VI n. 2832 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione per delinquere, la distinzione rispetto al concorso di persone nei singoli reati fine si fonda sull’esistenza di una struttura organizzativa stabile, collaudata e basata sulla ripartizione di ruoli e funzioni, potenzialmente idonea alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti. L’accertamento dell’affectio societatis può essere desunto dalle intercettazioni e dalla verifica dei reati scopo, senza che sia necessario individuare un programma criminoso ulteriore e diverso dall’accordo relativo ai singoli reati. Quanto alla ricettazione, la qualità di legale rappresentante e socio di maggioranza della società utilizzata per la commissione dei reati non è sufficiente, da sola, a fondare la responsabilità, ove la motivazione valorizzi anche le modalità di acquisizione dei beni e la sussistenza quanto meno del dolo eventuale. Il diniego di consenso al concordato in appello da parte del Procuratore generale rientra nelle valutazioni discrezionali della parte pubblica e non richiede alcuna specifica motivazione da parte del giudice di appello.

Il Fatto

La Corte di appello di Lecce, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, confermava la condanna di alcuni imputati per il reato associativo e per i reati fine loro contestati, rideterminando la pena per due di essi in ragione del riconoscimento delle attenuanti generiche. Gli altri ricorrenti venivano prosciolti da alcuni capi di imputazione.

Avverso la sentenza di appello proponevano ricorso per cassazione quattro imputati, deducendo plurime questioni, in parte comuni. Tra i motivi: la violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e dell’art. 416 cod. pen., con contestazione della configurabilità del reato associativo in luogo del concorso nei singoli reati; l’insussistenza della recidiva e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la violazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen. per l’omesso accoglimento del concordato in appello; e, per un ricorrente, il travisamento della prova in ordine all’attribuzione di una conversazione intercettata.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha rigettato tutti i ricorsi. Sul primo motivo comune, i ricorrenti contestavano la qualificazione della condotta in termini di partecipazione associativa, sostenendo che al più emergeva il concorso in reati scissi tra loro. La Corte ha richiamato la sentenza di appello, che dà atto di una struttura organizzativa stabile e collaudata, basata sulla ripartizione di ruoli e funzioni e potenzialmente idonea alla commissione di una pluralità di reati. Tali elementi sono compatibili con l’ipotesi associativa e non con il concorso di persone, che se ne distingue proprio per l’assenza di un’organizzazione stabile non limitata al compimento dei singoli reati.

La Corte ha inoltre rilevato che la tesi difensiva sottopone al giudice di legittimità una non consentita rilettura nel merito delle intercettazioni, sulle quali si fonda in maniera preponderante l’accertamento dell’esistenza dell’associazione.

Sulla dedotta insussistenza della recidiva e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo per genericità. La Corte di appello, richiamando la sentenza di primo grado, aveva sottolineato la particolare propensione a delinquere desunta dai precedenti penali, e nessun elemento idoneo a far ritenere la minore offensività della condotta era stato indicato.

Quanto al concordato in appello, la Corte ha ritenuto il motivo infondato: gli stessi ricorrenti riconoscevano che il Procuratore generale non aveva prestato il consenso, il che impediva l’accoglimento della richiesta, non occorrendo alcuna specifica motivazione. Il diniego di consenso, rientrando nelle valutazioni discrezionali della parte pubblica, non richiede alcun vaglio ulteriore del giudice di appello.

Sul motivo relativo alla ricettazione, la Corte ha respinto la tesi del mero dato formale del ruolo societario. La Corte di appello, pur riconoscendo che l’attività era prevalentemente svolta dal fratello dell’imputato, non ne aveva affermato l’estraneità, valorizzando le modalità di acquisizione delle autovetture e delle parti di esse, tali da far ritenere sussistente quanto meno il dolo eventuale. Infondati anche i motivi sul falso e sulla gestione illecita di rifiuti, risultando che il titolo abilitativo riguardava un’area diversa da quella del rinvenimento dei veicoli.

Sul travisamento della prova, la Corte ha osservato che le doglianze non superano la prova di resistenza, poiché il ricorrente non contestava l’attribuzione della frase in cui indica al fornitore il luogo della consegna, né la complessiva ricostruzione dell’interessamento e della contribuzione in denaro all’acquisto di stupefacente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *