Motivazione apparente sul rigetto delle contestazioni IMU sui beni merce (Cass. civ. Sez. V n. 34273 del 27.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, e quindi è nulla, la sentenza di appello che rigetti le contestazioni del contribuente sull’assoggettamento a IMU di singoli immobili con una formula vaga e generica, senza accertare il pagamento del tributo per alcuni cespiti né l’alienazione, la demolizione o la ricostruzione di altri. La mancanza di motivazione rileva sia in caso di radicale carenza sia quando l’apparato argomentativo è inidoneo a rivelare la ratio decidendi, non attingendo il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. In tema di tributi non armonizzati, e in particolare di tributi locali, l’amministrazione non è tenuta a instaurare il contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti c.d. “a tavolino”. La scelta di invitare il contribuente alla definizione transattiva è riservata all’amministrazione. L’estensione retroattiva dell’esenzione IMU per i beni merce incontra il limite della discrezionalità legislativa, non sindacabile nel merito.
Il Fatto
Il contribuente, titolare di un’impresa individuale di costruzioni, impugna un avviso di accertamento emesso da un ente locale per l’omesso versamento dell’IMU relativa all’anno 2012, con riguardo a immobili costituenti beni merce. La pretesa ammonta a oltre trentatremila euro.
La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso originario. La Commissione tributaria regionale conferma la decisione, sul presupposto che l’esenzione per i beni merce operi soltanto dall’anno 2014 e che l’imposta sia stata calcolata sui valori catastali attribuiti dall’Agenzia del Territorio. Il contribuente ricorre per cassazione con quattro motivi. Nelle more, la Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sulla disposizione applicabile ratione temporis.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione inadeguata sulle contestazioni relative a immobili demoliti, venduti, in costruzione o già assoggettati a imposta. Il motivo è fondato.
Il giudice di appello si è astenuto da ogni accertamento sulle doglianze riproposte dall’appellante sulla base della documentazione prodotta. Si è limitato a giustificare il rigetto con l’argomentazione che l’imposta sarebbe stata determinata in forza dei valori attribuiti dall’Agenzia del Territorio rispetto a quelli dichiarati mediante la procedura DOCFA. Questa formula non spiega nulla sul pagamento dell’imposta per alcuni immobili, né sulla loro alienazione, demolizione o ricostruzione.
Richiamando l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546/1992, la Corte ribadisce che la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto. La motivazione apparente ricorre quando l’apparato argomentativo, pur materialmente esistente, è costruito in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza del ragionamento decisorio. Ne deriva una carente illustrazione delle ragioni del rigetto, che non raggiunge il minimo costituzionale.
Il secondo motivo, sulla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, è infondato. Per la costante giurisprudenza, in tema di tributi non armonizzati l’obbligo di instaurare il contraddittorio non sussiste per gli accertamenti c.d. “a tavolino”. Nella specie non si pone quindi il problema dell’osservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. La Corte richiama sul punto la Corte cost. n. 47 del 2023, che ha rimesso al legislatore l’adeguamento del diritto vigente, e la disciplina dell’accertamento con adesione, che rimette all’amministrazione la scelta di invitare il contribuente alla definizione.
Il terzo motivo, sull’esenzione IMU per i beni merce nell’anno 2012, è infondato. La Corte richiama la Corte cost. n. 49 del 2025, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione, e la Cass. Sez. V n. 760 del 2021: l’individuazione del dies a quo di un trattamento agevolato rientra nella discrezionalità del legislatore, non sindacabile nel merito. Il quarto motivo, sulla condanna alle spese nonostante la difesa cd. domestica dell’ente, è infondato: alla parte pubblica vittoriosa spettano i compensi, con la riduzione del venti per cento.
Il ricorso è pertanto accolto nel primo motivo, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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