Cartelle e prescrizione: la proposta di compensazione ex art. 28-ter interrompe il termine (Cass. civ. Sez. V n. 3431 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, che l’agente della riscossione notifica all’interessato ai sensi dell’art. 28-ter, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, costituisce valido atto interruttivo della prescrizione del credito tributario, ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c. (Rv. 677865-01)
Il Fatto
Un contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Campobasso un’intimazione di pagamento, notificata il 16 dicembre 2019, relativa a tre cartelle esattoriali per Irpef e Ilor degli anni d’imposta dal 1982 al 1986, deducendo la mancata notifica delle cartelle e la prescrizione quinquennale del credito. La CTP accoglieva il ricorso: pur essendo la prescrizione delle imposte erariali decennale, il termine era comunque decorso.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione appellava limitatamente a una delle tre cartelle, sostenendo che per quella il termine non fosse decorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise rigettava l’appello: la cartella era stata regolarmente notificata il 17 dicembre 2007, ma non era seguito alcun atto interruttivo, sicché erano maturate la prescrizione decennale per le imposte e quella quinquennale per le sanzioni.
L’agente della riscossione ricorreva per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c., per avere il giudice d’appello applicato alle sanzioni il termine quinquennale sebbene la questione non fosse stata devoluta; violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., per avere negato efficacia interruttiva alle proposte di compensazione ex art. 28-ter del d.P.R. n. 602 del 1973. Il contribuente resisteva con controricorso; l’Agenzia delle Entrate non svolgeva difese.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. La CTP aveva affermato, senza distinguere tra tributi, interessi e sanzioni, che la prescrizione era decennale. Il contribuente, vittorioso in primo grado, non era tenuto all’appello incidentale, ma avrebbe dovuto riproporre la questione del termine quinquennale per le sanzioni; dalla sentenza impugnata non risulta che lo abbia fatto, né lo ha allegato nel controricorso. Sul termine decennale si era quindi formato il giudicato interno, che il giudice d’appello ha ignorato.
Anche il secondo motivo è fondato, ma solo quanto alla proposta di compensazione notificata il 28 ottobre 2017, l’unica presa in considerazione dalla sentenza impugnata; per le altre due il ricorso è inammissibile ex art. 366 c.p.c., perché non precisa quando la relativa eccezione sarebbe stata sollevata in appello. Nel merito, la Corte ricorda che l’atto interruttivo ex art. 2943, comma 4, c.c. non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione: basta una dichiarazione che, anche implicitamente, manifesti l’intenzione di esercitare il diritto (Cass. n. 24913/2022; Cass. n. 15766/2006, che riconobbe efficacia interruttiva a una semplice offerta di soluzione stragiudiziale). Gli elementi richiesti sono la chiara indicazione del soggetto obbligato e l’esplicitazione di una pretesa idonea a manifestare la volontà inequivoca di far valere il credito, senza formule solenni (Cass. n. 15140/2021; Cass. n. 15714/2018).
La proposta che l’agente della riscossione invia ai sensi dell’art. 28-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, per compensare il credito d’imposta vantato dal contribuente con il debito iscritto a ruolo, manifesta inequivocabilmente l’intenzione di esercitare il diritto di credito, pur offrendo l’alternativa dell’estinzione mediante compensazione. Nel caso concreto, inoltre, la proposta avvertiva che in caso di silenzio o rifiuto l’azione di recupero, sospesa per legge, sarebbe immediatamente ripresa. Da qui il principio di diritto riportato in massima, cui la CTR non si è attenuta.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, non essendovi accertamenti di merito da compiere, decide la causa ex art. 384 c.p.c. rigettando l’originario ricorso del contribuente limitatamente ai crediti della cartella oggetto di appello. Le spese dei gradi di merito sono compensate; quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2943 c.c. – Interruzione da parte del titolare
- Art. 2945 c.c. – Effetti e durata dell'interruzione
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso
- Art. 384 c.p.c. – Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito