Improcedibile il ricorso se manca la sentenza con relata di notifica (Cass. civ. Sez. II n. 12549 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata integra un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e impegna la parte a subire le conseguenze di quanto dichiarato. Da tale dichiarazione sorge l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copie dei messaggi di spedizione e ricezione in caso di notificazione a mezzo PEC. L’omissione non è recuperabile mediante la successiva produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., salvo che la sentenza munita di relata sia depositata dal controricorrente nel termine dell’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ. o acquisita tramite istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, nei casi in cui la legge dispone la comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato. Ne deriva l’improcedibilità del ricorso.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da un giudizio promosso davanti al Tribunale di Cagliari: la controricorrente, proprietaria di un immobile confinante con quello del ricorrente, agisce in via negatoria per far cessare il passaggio esercitato dal vicino su un tratto di strada, senza titolo costitutivo di servitù. Il ricorrente si difende sostenendo il possesso ultraventennale dei luoghi e delle opere, e propone domanda riconvenzionale di usucapione della comproprietà del tratto di terreno e delle servitù di passaggio, parcheggio, elettrodotto, illuminazione, acquedotto, cavidotto e altre.
Il Tribunale accoglie l’actio negatoria servitutis e rigetta le domande riconvenzionali. La Corte di appello di Cagliari respinge l’impugnazione, con condanna alle spese. Il ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a otto motivi, dolendosi in particolare del criterio di riparto dell’onere della prova e della mancata considerazione degli elementi istruttori offerti a sostegno dell’usucapione. Il controricorrente resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare e assorbente una questione di rito, che precede l’esame dei motivi. Rileva che il ricorrente, pur avendo dichiarato nel ricorso l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, ha omesso di produrre la sentenza corredata della relata di notifica. Tale dichiarazione, per la Corte, costituisce manifestazione di autoresponsabilità della parte e attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione.
Da ciò discende l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata, ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione in caso di notificazione a mezzo PEC. La Corte esclude che l’omissione possa essere recuperata con la successiva e ormai tardiva produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., richiamando in proposito le Sezioni Unite n. 21349 del 2022 e altre pronunce conformi.
La Corte individua poi i correttivi che consentono di evitare la declaratoria. La improcedibilità non opera se la sentenza munita di relata sia stata depositata dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ., oppure acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato, da cui decorre il termine breve ex art. 325 cod. proc. civ.. Nel caso concreto nessuna di tali evenienze si è verificata.
Il Collegio esclude anche l’applicabilità dell’orientamento secondo cui il ricorso resterebbe procedibile quando dal ricorso stesso risulti che la sua notificazione si è perfezionata, per il ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. Nel caso di specie il ricorso è stato notificato il 18 settembre 2019, oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 14 giugno 2019: difetta quindi il presupposto sul quale quell’orientamento si fonda.
Il ricorso è dichiarato improcedibile e la parte ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità. La non conformità della decisione alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. esclude l’applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.: la Corte precisa che il novellato art. 380-bis, comma 3, codifica un’ipotesi di abuso del processo ma non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni, rimessa alla valutazione del caso concreto. Il Collegio dà infine atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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