Regolamento di competenza su parti comuni e giudice di pace (Cass. civ. Sez. II n. 7256 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel regolamento di competenza la Corte di cassazione stabilisce autonomamente il giudice competente, anche quando l’ordinanza impugnata sia priva di motivazione, esercitando i poteri di indagine di fatto connessi all’error in procedendo denunciato. La competenza si determina avendo riguardo al petitum e alla causa petendi dedotti nella domanda, a prescindere dalla loro fondatezza. La controversia che investe l’esistenza stessa del diritto di condominio e la tutela del diritto al pari uso delle cose comuni, ex art. 1102 c.c., non rientra fra le cause relative alla misura e alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case, riservate dall’art. 7, comma 3, n. 2, c.p.c. al giudice di pace, e resta devoluta alla cognizione del tribunale.

Il Fatto

Due proprietari di un’unità immobiliare compresa in un fabbricato condominiale di Milano hanno citato davanti al Tribunale il condominio e la società venditrice, chiedendo di accertare il proprio diritto di condominio su alcune parti comuni — corsello ai box, vano scala, locali tecnici e altri vani — e di vedersi riconoscere il diritto di accedervi e utilizzare le attrezzature presenti, con conseguente condanna dell’amministratore alla consegna di chiavi e codici di accesso e al risarcimento dei danni. In via subordinata hanno chiesto la restituzione di metà del prezzo pagato per l’acquisto del box.

Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza, qualificando la materia come riservata al giudice di pace ai sensi dell’art. 7 c.p.c. I ricorrenti hanno allora proposto regolamento di competenza, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 3, n. 2, c.p.c., in relazione all’art. 10 c.p.c. Gli intimati non hanno svolto difese.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che l’ordinanza impugnata non contiene una motivazione riferibile ad argomentazioni rilevanti per individuare le ragioni della decisione. Tuttavia, in sede di regolamento di competenza, spetta alla Corte stabilire il giudice competente indipendentemente dall’omessa motivazione, statuendo autonomamente in forza dei poteri di indagine di fatto connessi all’error in procedendo.

Il punto di partenza è la norma invocata dal Tribunale: l’art. 7, comma 3, n. 2, c.p.c. attribuisce al giudice di pace, qualunque ne sia il valore, le cause relative alla misura e alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case. La Corte ricorda che la competenza si determina con riferimento alla domanda, e in particolare al petitum e alla causa petendi, indipendentemente dalla fondatezza della domanda medesima.

Esaminando la domanda proposta con la citazione, la Corte osserva che essa chiede di accertare il diritto di condominio dei ricorrenti su alcune parti comuni del complesso immobiliare, con conseguenti statuizioni di natura ripristinatoria o risarcitoria. Si tratta, dunque, di una controversia sull’esistenza stessa del diritto di condominio.

Da qui la distinzione decisiva. La causa relativa al diritto di utilizzazione delle parti comuni non rientra fra le cause relative alla misura — cioè ad eventuali riduzioni o limitazioni quantitative del godimento — e alle modalità — cioè ad eventuali limitazioni qualitative del godimento — di uso dei servizi condominiali, attribuite al giudice di pace. Essa ha piuttosto ad oggetto l’esistenza del diritto di condominio e la tutela, ex art. 1102 c.c., del diritto al pari uso delle cose comuni e alla libertà del suo esercizio, e rimane pertanto devoluta alla cognizione del tribunale. La Corte richiama sul punto una consolidata giurisprudenza di legittimità.

L’istanza di regolamento è quindi accolta. All’accoglimento consegue la cassazione del provvedimento impugnato, con dichiarazione della competenza del Tribunale e rimessione delle parti davanti allo stesso, con assegnazione del termine per la riassunzione ex art. 50 c.p.c. decorrente dal deposito dell’ordinanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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