Motivazione apparente e sindacato di legittimità sulle spese (Cass. civ. Sez. II n. 2592 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza di appello che, pur aderendo alla decisione di primo grado, indichi le risultanze della C.T.U. e della documentazione versata in atti a fondamento del proprio convincimento, integra il minimo costituzionale richiesto dall’art. 132 cod. proc. civ. e non è sindacabile per apparenza. Il motivo di ricorso per cassazione non può risolversi in una istanza di revisione dell’apprezzamento dei fatti e delle prove, riservato al giudice di merito. Nel regolamento delle spese il principio di soccombenza impedisce la condanna della parte interamente vittoriosa, ma la valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità. La definizione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. comporta l’applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.
Il Fatto
I proprietari di appartamenti posti al piano primo di uno stabile avevano realizzato un balcone; i proprietari dei piani terra e secondo, dopo distinti ricorsi per denuncia di nuova opera e danno temuto, ne avevano chiesto la riduzione in pristino, con intervento di una ulteriore condomina. Riuniti i ricorsi, il Tribunale aveva dapprima rigettato la tutela interdittale, poi accolto la domanda con sentenza.
La Corte di Appello rigettava l’appello principale e quelli incidentali. I proprietari del piano primo propongono ricorso per cassazione con cinque motivi, dolendosi della motivazione apparente o contraddittoria della sentenza di secondo grado, dell’erronea ricostruzione dei fatti e del regolamento delle spese. Resistono con controricorso i proprietari del piano secondo.
La Motivazione della Corte
Il collegio dà preliminarmente atto che, dopo la pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste incompatibilità del presidente di sezione o del consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione anticipata a far parte del collegio che definisce il giudizio ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. La proposta non ha funzione decisoria e la decisione in camera di consiglio non costituisce fase autonoma di riesame della proposta stessa.
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente perché riferiti al percorso motivazionale del giudice di secondo grado, sono dichiarati inammissibili. La Corte territoriale, dopo aver richiamato la decisione del Tribunale, ha affermato che dalla C.T.U. e dalla documentazione di causa emergeva la prova di un importante ampliamento del fabbricato, con innovazioni invasive e vietate incidenti su sagoma e volume e lesive del decoro architettonico. La motivazione non è mancante, incomprensibile né intrinsecamente contraddittoria, ma idonea a integrare il minimo costituzionale, secondo il parametro di Cass., Sez. Un. n. 8053 del 07.04.2014.
Il quarto motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 1120 e 1102 cod. civ., è parimenti inammissibile, perché attinge l’apprezzamento dei fatti e delle prove. I ricorrenti oppongono una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza considerare che il motivo di legittimità non può tradursi in una revisione del convincimento del giudice di merito, estranea alla natura del giudizio di cassazione (Cass., Sez. Un. n. 24148 del 25.10.2013). Né la dedotta precedente compromissione dell’estetica del fabbricato risulta dalla sentenza impugnata, con deficit di specificità della doglianza.
Il quinto motivo è infondato. La Corte capitolina ha regolato le spese del secondo grado secondo il criterio generale della soccombenza, condannando gli appellanti principali in favore di tutte le altre parti. Non è violato il principio per cui le spese non possono gravare sulla parte interamente vittoriosa, mentre la valutazione dell’opportunità di compensare e la quantificazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità (Cass., Sez. I, ord. n. 19613 del 04.08.2017; Cass., Sez. II n. 2149 del 31.01.2014). Il ricorso è rigettato, con condanna ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. e contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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