L’accertamento del riacquisto del possesso ad usucapionem deve essere dedotto in appello (Cass. civ. Sez. 2 n. 22038 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione apparente, come vizio della sentenza ex art. 132, secondo comma, num. 4), c.p.c., ricorre quando la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, essendo composta da argomentazioni inidonee a consentire un effettivo controllo sulla logicità del ragionamento del giudice. La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o assunte d’ufficio fuori dai poteri officiosi, ovvero abbia addossato l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui gravava; non anche quando, nella valutazione delle prove, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. La censura che, sotto l’apparente denunzia di violazione di legge, sollecita una diversa valutazione delle risultanze istruttorie sul riacquisto del possesso ad usucapionem è inammissibile, ove non risulti che le relative evidenze siano state dedotte nei motivi di appello.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva respinto la sua domanda di accertamento dell’usucapione su un compendio immobiliare di cui era compossessore per quota. La domanda era stata rigettata in primo grado perché, avendo la controparte realizzato una recinzione che impediva l’accesso all’area, la ricorrente non aveva dato prova del momento del successivo riacquisto del possesso. La Corte territoriale aveva confermato tale statuizione, rilevando l’assenza di indicazioni utili nel motivo di appello.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha disatteso entrambi i motivi di ricorso. Sul primo, avente ad oggetto la nullità della sentenza per motivazione apparente, ha osservato che la sentenza impugnata rappresenta in modo esaustivo l’iter logico seguito, essendo la ricorrente stata privata del possesso per effetto della recinzione e non avendo allegato il momento del rientro nella disponibilità dell’area. Le doglianze, miranti a confutare gli esiti nel merito, non si confrontano con la ratio decidendi, non chiarendo se gli elementi di prova fossero stati veicolati nei motivi di appello.
Il secondo motivo, incentrato sulla violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio e sulla mancata considerazione di evidenze istruttorie, è stato ritenuto inammissibile perché introduce questioni non dedotte in appello e sollecita una rivalutazione dei fatti mediante un diverso apprezzamento delle prove, estranea al giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato il principio per cui il vizio di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. non sussiste quando il giudice di merito attribuisca maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e dichiarazione dei presupposti per il contributo unificato.
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Nota della Redazione
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