Motivazione apparente e subordinazione: onere di allegazione del ricorrente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32669 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è ammissibile solo quando la sentenza impugnata presenti un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, integrante un error in procedendo per nullità della sentenza: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. Al di fuori di tali ipotesi, la doglianza che contesti la ricostruzione del percorso logico del giudice di merito si risolve in un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità. La censura di violazione di legge che solleciti una diversa ricostruzione degli elementi di prova, contrapponendo una soggettiva valutazione a quella motivata del giudice territoriale, è parimenti inammissibile, non potendo il ricorso per cassazione trasformarsi in un ulteriore grado di merito.
Il Fatto
La vicenda origina dalle domande con cui la ricorrente ha chiesto l’accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro che l’INPS aveva disconosciuto. La Corte d’appello di Torino, accogliendo l’appello principale dell’Istituto e respingendo quello incidentale della parte privata, ha rigettato le domande originarie.
Il giudice territoriale, da un lato, ha negato l’operatività dell’ipotesi decadenziale di cui all’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957, che presuppone il riconoscimento della posizione assicurativa (circostanza contestata tra le parti); dall’altro, ha escluso la natura subordinata dei rapporti, nonostante la loro formale qualificazione come tali. Avverso tale decisione la parte privata ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa valutazione di un fatto decisivo, contestando alla Corte territoriale una serie di errori logici e interpretativi e la contraddittorietà del percorso argomentativo. Il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1321, 1324, 1325, 1362, 1371, 2094 e ss. cod. civ. in relazione alla statuizione di insussistenza delle caratteristiche della subordinazione.
La Corte tratta congiuntamente le censure e le dichiara inammissibili. Sul primo motivo richiama le Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014, che hanno attribuito rilievo alla sola anomalia motivazionale implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integrativa di error in procedendo per nullità della sentenza. L’anomalia ricorre solo in caso di mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, di motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile: ipotesi in cui la motivazione non rende percepibili le ragioni della decisione perché composta di argomentazioni inidonee a far conoscere l’iter logico seguito (Sezioni Unite n. 22232 del 2016; Sezioni Unite n. 16599 del 2016).
Nel caso di specie nessuna di tali evenienze ricorre: è ben percepibile il percorso motivazionale della Corte territoriale, fondato, per la qualificazione dei rapporti, sulla prevalenza del dato effettivo rispetto a quello formale, ancorato al concreto atteggiarsi dei rapporti nella fase del loro svolgimento.
La Corte territoriale, avvalendosi di indici di fatto già apprezzati dalla giurisprudenza di legittimità come sintomatici della subordinazione, ha valorizzato in negativo l’elemento della eterodirezione, escludendo il controllo della lavoratrice da parte dei responsabili delle società formalmente datrici di lavoro e rilevando l’assenza di un effettivo inserimento della ricorrente nell’organizzazione delle stesse.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che esso sollecita soltanto una diversa ricostruzione degli elementi di prova, muovendo critiche di piano generale e contrapponendo una soggettiva valutazione degli elementi di causa al motivato apprezzamento del giudice territoriale, incentrato su plurimi e convergenti elementi non scalfiti efficacemente dagli argomenti del ricorso. Segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Non si provvede sulle spese in difetto di sostanziale attività difensiva dell’Istituto. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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