Motivazione apparente dedotta senza confronto testuale: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 27924 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione apparente è deducibile per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., nel testo novellato dall’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012, solo se emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata, prescindendo dal confronto con le risultanze processuali. L’interpretazione degli atti negoziali e processuali è sindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni ermeneutici e sorretta da congrua motivazione; il controllo di legittimità non investe la ricostruzione della volontà delle parti, ma l’individuazione dei criteri ermeneutici e il processo logico seguito dal giudice di merito. La parte che denunci un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione non può limitarsi a richiamare gli artt. 1362 e ss. cod. civ., dovendo specificare i canoni in concreto violati, il punto e il modo del discostamento, nonché il testo dell’atto male interpretato: la censura che si risolva nella mera contrapposizione tra l’interpretazione propria e quella accolta in sentenza è inammissibile. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a parte diversa da quella onerata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni.

Il Fatto

La società ricorrente si era opposta al decreto ingiuntivo con cui il Comune le aveva intimato il pagamento di somme relative a costi sostenuti e rendicontati dall’ATO Idrico per gli anni 2005-2006, oltre a incentivi al personale. Nell’opposizione aveva dedotto l’adempimento parziale per un pagamento già eseguito e un controcredito per consumi idrici, chiedendone la compensazione. Il giudice di prime cure aveva parzialmente accolto l’opposizione, riconoscendo il controcredito e riducendo il credito monitorio; la decisione era stata riformata in appello, su gravame del Comune.

La Corte d’appello, esclusa l’esistenza di un contratto scritto di somministrazione idrica, aveva negato la compensazione e qualificato come domanda di indebito arricchimento il controcredito azionato, ravvisandone la tardività per mancato rispetto dei termini dell’art. 183 cod. proc. civ. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il Comune ha resistito con controricorso, eccependo anche l’intempestività dell’impugnazione e il difetto di valida procura.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto rigettato le eccezioni preliminari. Quanto alla tempestività, ha applicato l’art. 327 cod. proc. civ. nel testo novellato dall’art. 46, comma 17, legge n. 69/2009, con termine semestrale, applicabile ratione temporis in quanto il giudizio di opposizione si considera instaurato al momento del deposito del ricorso monitorio. Rispettato il termine, anche tenendo conto della sospensione feriale dei trentuno giorni di agosto. Quanto alla procura, l’attestazione di conformità risultava contenuta nella relata di notificazione.

Nel merito, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in tutti i motivi. Il primo addebitava alla sentenza un vizio di motivazione prospettato in modo non rituale: il carattere apparente della motivazione presuppone che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza, senza confronto con le risultanze processuali. La ricorrente, al contrario, fondava la censura proprio sul contrasto tra l’affermazione del giudice e gli atti di causa.

Il secondo motivo denunciava un errore nell’interpretazione della domanda. La Corte ha ribadito che l’interpretazione degli atti negoziali e processuali è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali e assistita da congrua motivazione. La parte che censuri il significato attribuito dal giudice deve dedurre la specifica violazione dei criteri ermeneutici, indicando il punto e il modo del discostamento e il testo dell’atto erroneamente interpretato. Nella specie la censura si risolveva nella mera contrapposizione tra l’interpretazione della ricorrente e quella accolta in sentenza, senza individuare i canoni violati.

Il terzo motivo lamentava la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per omessa valutazione dei documenti probatori del primo grado. La Corte ha osservato che tale violazione è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a parte diversa da quella onerata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni. La ricorrente, invece, si doleva del mancato riconoscimento del proprio pagamento, evenienza estranea alla fattispecie. La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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