Interesse ad agire e limite sopravvenuto all’impugnazione dell’estratto di ruolo e della cartella (Cass. civ. Sez. 5 n. 582 del 10.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse ad agire, quale condizione dell’azione ex art. 100 cod. proc. civ., ha natura dinamica e può assumere una diversa configurazione per effetto di una norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. Ne consegue che la disciplina limitativa dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo e della cartella di pagamento, introdotta dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021 (convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021) e successivamente ampliata dall’art. 12 del d.lgs. n. 110/2024 (che ha novellato il comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973), si applica anche ai processi pendenti. In tali giudizi, il contribuente deve dimostrare la sussistenza di un concreto pregiudizio riconducibile alle ipotesi tassativamente individuate dalla legge; in mancanza, il ricorso originario avverso l’estratto di ruolo e le cartelle ivi contenute, asseritamente non notificate o invalidamente notificate, è inammissibile ex se ed ab origine per difetto di interesse ad agire.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’estratto di ruolo e le cartelle esattoriali in esso contenute, riferite a tributi erariali di periodi d’imposta ormai risalenti, deducendo l’inesistenza o la nullità della notificazione delle cartelle, la prescrizione delle pretese creditorie e la decadenza degli enti impositori. La Commissione tributaria provinciale, verificata la regolare notificazione delle cartelle sottostanti, aveva dichiarato il ricorso improcedibile. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, su gravame del contribuente, annullava alcune cartelle esattoriali ravvisando specifici vizi del procedimento notificatorio, confermando la legittimità delle altre. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che il giudizio ha ad oggetto l’impugnativa dell’estratto di ruolo e delle cartelle di pagamento in esso contenute, osservando come, sul tema, sia sopravvenuto un intervento normativo che ha inciso sulla stessa proponibilità dell’azione. Il legislatore, con l’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella di pagamento invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione solo nei casi in cui il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per effetto delle specifiche ipotesi elencate dalla norma. Tale elenco è stato successivamente ampliato dall’art. 12 del d.lgs. n. 110/2024.

La questione centrale risolta dalla Corte è se la nuova disciplina si applichi ai giudizi pendenti. Gli Ermellini, richiamando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022 e ribadito dalle Sezioni Unite n. 12459 del 2024, hanno ritenuto che la norma, specificando e concretizzando l’interesse alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella non notificata, si applichi ai processi in corso, senza che ciò determini un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una tutela più ampia nella fase esecutiva.

La Corte ha posto in evidenza che l’interesse ad agire costituisce una condizione dell’azione dalla natura dinamica, che può assumere configurazioni diverse, anche per effetto di una norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. La disposizione, pertanto, incide sulla pronuncia della sentenza e richiede che lo specifico interesse ad agire, nei giudizi pendenti, sia dimostrato dal contribuente allegando uno dei pregiudizi tassativamente individuati dal legislatore. Poiché nel caso di specie la ricorrenza di uno degli elementi specificativi dell’interesse ad agire non risultava dagli atti né era stata dedotta dal controricorrente, il ricorso originario è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ.. La Corte ha precisato che la pronuncia di merito nei gradi precedenti non ha determinato un giudicato implicito di ammissibilità, vertendosi su una questione fondante del processo, relativa alla sua stessa proponibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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