La motivazione della cartella di pagamento per gli interessi e l’invalidità parziale dell’atto (Cass. civ. Sez. 5 n. 17030 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento, quando segue un atto fiscale che ha già determinato il quantum del debito d’imposta e degli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata, riguardo al calcolo degli interessi maturati, tramite il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori. Se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, deve indicare l’importo richiesto, la base normativa e la decorrenza, senza necessità di specificare i singoli saggi o le modalità di calcolo. L’atto impositivo carente nella motivazione degli interessi richiesti in via contestuale al debito d’imposta è affetto da invalidità parziale, non dall’annullamento integrale, in applicazione del principio di conservazione dell’atto.
Il Fatto
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione reddituale, ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione, ma annullava la cartella per difetto di motivazione: in essa non risultavano specificate le modalità di calcolo degli interessi applicati.
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, deducendo la violazione degli artt. 25, commi 2 e 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973 e delle norme sul controllo formale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 22281/2022 in materia di motivazione della cartella di pagamento relativa agli interessi. La sentenza d’appello aveva ritenuto necessaria la specificazione delle modalità di calcolo degli interessi, fondando su tale profilo la declaratoria di nullità dell’atto.
Secondo il principio nomofilattico, la cartella che segue un atto impositivo già contenente la determinazione del debito e degli interessi è congruamente motivata con il richiamo all’atto precedente e la quantificazione dell’importo degli accessori. Solo quando la cartella costituisce il primo atto della pretesa, la motivazione deve indicare l’importo, la base normativa e la decorrenza, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi o delle modalità di calcolo.
La Corte ha cassato la sentenza impugnata, rilevando che il giudice d’appello aveva applicato un criterio più rigoroso di quello richiesto. Ha inoltre affermato il principio della invalidità parziale dell’atto impositivo: la carenza motivazionale sugli interessi non determina l’annullamento dell’intera cartella, ma solo della parte relativa agli accessori, in applicazione del principio di conservazione dell’atto.
La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché rivaluti la questione alla stregua del principio di diritto enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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