Rilievo d’ufficio della nullità precluso dal giudicato esterno e ratifica tacita del contratto del falsus procurator (Cass. civ. Sez. II n. 40573 del 17.12.2021)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti della pubblica amministrazione, la pronuncia di condanna al pagamento di una prestazione contrattuale, passata in giudicato, preclude alle parti del rapporto processuale di far valere, in un successivo giudizio, la nullità del contratto che costituisce il necessario presupposto logico di quella statuizione, operando il c.d. giudicato esterno per implicazione. Il rilievo d’ufficio della nullità, ai sensi dell’art. 1421 cod. civ., è precluso al giudice quando sulla validità del rapporto si sia formato un giudicato, anche implicito. La disciplina del negozio concluso dal rappresentante senza poteri (art. 1399 cod. civ.) si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici, e la ratifica, richiesta nella forma scritta ad substantiam, può essere implicita e desumersi da un atto scritto che manifesti in modo inequivoco la volontà del dominus di far proprio l’operato del falsus procurator.
Il Fatto
A seguito di un decreto ingiuntivo emesso in favore di un avvocato per il compenso professionale relativo all’attività difensiva svolta in procedure esecutive, la Camera di Commercio proponeva opposizione, deducendo la nullità del contratto di patrocinio per difetto di forma scritta ad substantiam. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ma la Corte d’Appello, in riforma, accertava la validità del contratto, ritenendo il requisito formale soddisfatto dalla procura alle liti e ravvisando una ratifica dell’operato del Segretario Generale. La Camera di Commercio ricorreva per cassazione, deducendo l’omesso rilievo d’ufficio della nullità del contratto per violazione delle norme in materia di evidenza pubblica e l’invalidità della procura per difetto di potere rappresentativo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione degli artt. 1421 e 1418 cod. civ. e delle norme in materia di contratti pubblici. La Corte ha rilevato che la fonte del rapporto obbligatorio è stata individuata nei singoli contratti di patrocinio conclusi in relazione a ciascuna procedura esecutiva, e non in un unico contratto di appalto di servizi. La ricostruzione del giudice d’appello, basata su un accertamento di fatto, non è stata efficacemente contestata in sede di legittimità.
Inoltre, sulla validità del contratto di patrocinio si era formato il giudicato esterno, essendo intervenute numerose pronunce di questa Corte che avevano riconosciuto il diritto del professionista al compenso. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, includendo anche le questioni che costituiscono il presupposto logico essenziale della decisione. Ne deriva che, ove i giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto il medesimo rapporto giuridico, l’accertamento compiuto con sentenza passata in giudicato preclude il riesame delle questioni, incluse quelle di nullità, che costituivano il necessario antecedente della statuizione.
La Corte ha altresì escluso che la questione relativa alla violazione delle procedure di evidenza pubblica potesse essere sollevata per la prima volta in cassazione, trattandosi di un nuovo thema decidendum che implicava ulteriori accertamenti di fatto. Ha infine richiamato la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 06/06/2019, la quale ha escluso che i servizi legali, caratterizzati dall’intuitu personae e dalla riservatezza, possano essere soggetti alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Il secondo motivo, relativo alla validità della procura rilasciata dal Segretario Generale, è stato ritenuto infondato. La Corte ha confermato che la disciplina del falsus procurator si applica alla rappresentanza organica degli enti pubblici e che la ratifica, richiesta in forma scritta, può essere implicita, desumendosi da atti scritti che manifestino una volontà inequivoca del dominus di far proprio l’operato del rappresentante senza potere. Nel caso di specie, la delibera della Giunta e il successivo conferimento dell’incarico al nuovo difensore hanno integrato gli estremi di una valida ratifica.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1399 c.c. – Ratifica
- Art. 1418 c.c. – Cause di nullità del contratto
- Art. 1421 c.c. – Legittimazione all'azione di nullità