Prescrizioni dell’affidamento in prova illegittime se prive di motivazione (Cass. pen. Sez. I n. 39787 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni imposte all’atto della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale non hanno autonomia funzionale, costituendo parte integrante del giudizio prognostico sulle condizioni di ammissione alla misura e degli strumenti attraverso i quali si perseguono le finalità rieducative e di prevenzione della recidiva. L’impugnazione che contesti il solo contenuto delle prescrizioni è legittimamente proposta, non violando il principio di tassatività delle impugnazioni. Le prescrizioni attuative del programma trattamentale che impongano limitazioni vaghe e indifferenziate, sfornite di reale collegamento alla realtà personale e lavorativa del condannato, sono illegittime, perché inconciliabili con la funzione rieducativa di cui all’art. 27, comma 3, Cost. La mancanza assoluta o la mera apparenza della motivazione integrano violazione di legge, risolvendosi nell’inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il condannato, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale con la prescrizione di rientrare in casa non oltre le ore 22.00, ha chiesto al Magistrato di sorveglianza l’autorizzazione a svolgere attività lavorativa presso un’azienda agrituristica, con conseguente posticipazione dell’orario di rientro fino alle ore 02.30. La richiesta era corredata da informazioni dei CC, dalla visura dell’impresa e dal parere favorevole dell’UEPE.

Il Magistrato di sorveglianza ha rigettato l’istanza, rilevando l’assenza di ragioni giustificative. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un vizio motivazionale in relazione all’art. 47, comma 7, Ord. pen., per non avere il giudice esposto compiutamente l’iter logico-argomentativo del diniego, e lamentando l’omessa valutazione della documentazione sulla presenza di prole bisognosa di assistenza economica.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal presupposto sistematico secondo cui le prescrizioni correlate all’affidamento in prova non sono dotate di autonomia funzionale, ma costituiscono parte integrante del giudizio prognostico relativo alla sussistenza delle condizioni pretese dalla norma. Un provvedimento che ne fosse privo, o che non esplicitasse le ragioni della loro mancata imposizione, non consentirebbe il perseguimento delle finalità del beneficio, non potendo il tribunale di sorveglianza omettere di considerare uno degli elementi previsti dall’art. 47 Ord. pen.

Su tale base, il Collegio afferma che l’impugnazione volta a contestare il solo contenuto delle prescrizioni è legittima, richiamando il principio di Sez. I n. 16238 del 30.01.2008, Sechi, secondo cui non viola il principio di tassatività delle impugnazioni il ricorso avverso il provvedimento applicativo della misura con cui si contesti soltanto la legittimità delle prescrizioni imposte.

Corollario di tale possibilità di impugnazione è l’illegittimità delle prescrizioni attuative che si risolvano in limitazioni vaghe e indifferenziate, sfornite di reale addentellato con la realtà personale e lavorativa del condannato e adottate senza un compiuto giudizio prognostico specificamente formulato. Tali prescrizioni sono inconciliabili con la funzione rieducativa e di reinserimento sociale collegata all’art. 27, comma 3, Cost.

Nel caso concreto, il provvedimento impugnato ha omesso di confrontarsi con la specifica richiesta di modifica degli orari, limitandosi a richiamare la ritenuta assenza di ragioni giustificative, con affermazione di rara vaghezza. La Corte ribadisce che la mancanza assoluta o la mera apparenza della motivazione integrano violazione di legge, in ossequio all’art. 111, comma sesto, Cost.

Il ricorso è pertanto accolto: l’ordinanza è annullata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Lecce per nuovo esame. È disposta l’annotazione ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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