Detenzione di grimaldelli integra reato ex art. 707 c.p (Cass. pen. Sez. 7 n. 4496 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità è inammissibile quando non si confronta con la complessità delle argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione, limitandosi a prospettare una diversa lettura delle risultanze processuali. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è sindacabile in sede di legittimità se sostenuto da motivazione congrua, che può fondarsi sull’assenza di elementi positivamente valorizzabili, sulla presenza di precedenti penali anche specifici e sulla negativa condotta processuale tenuta dall’imputato.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato in secondo grado, con sentenza della Corte d’Appello di Roma, per il reato di cui all’art. 707 cod. pen., per essere stato sorpreso alla guida di un’autovettura a bordo della quale erano stati rinvenuti strumenti riconducibili alla categoria di quelli atti ad aprire o a sforzare serrature, senza alcuna adeguata giustificazione. L’imputato, gravato da precedenti condanne per delitti contro il patrimonio, aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità. Il motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché prospettava doglianze che esulano dal sindacato di legittimità, non connotandosi per un effettivo confronto critico con le corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste dalla Corte territoriale a base della sentenza impugnata.

La Sesta Sezione ha, infatti, rilevato che i giudici di appello avevano fatto esatta applicazione del disposto normativo dell’art. 707 cod. pen. e dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, confermando il giudizio di responsabilità in ragione del rinvenimento di strumenti atti allo scasso, in assenza di una giustificazione adeguata.

Quanto al secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte lo ha dichiarato manifestamente infondato. I giudici di legittimità hanno ricordato il consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 2021; Sez. 1, n. 39566 del 2017; Sez. 3, n. 44071 del 2014; Sez. 3, n. 34947 del 2020), secondo cui il diniego delle attenuanti deve essere sorretto da una motivazione che dia conto degli elementi negativi valutati.

La Corte territoriale, nel caso di specie, aveva correttamente posto a base del diniego l’assenza di elementi positivamente valorizzabili, la presenza di precedenti penali anche specifici e la negativa condotta processuale tenuta dall’imputato, una motivazione ritenuta congrua e pertanto incensurabile in sede di legittimità. In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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