Insindacabile in Cassazione la congruità della pena generica (Cass. pen. Sez. 7 n. 10380 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri il trattamento sanzionatorio deducendo la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La doglianza che miri a una nuova valutazione della congruità della pena è preclusa in sede di legittimità, salvo che la determinazione impugnata non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e sia comunque sorretta da motivazione sufficiente. Tale principio si applica anche quando si contesti la congruità della pena inflitta in presenza di un giudizio di pericolosità sociale fondato su una recidiva reiterata e specifica in materia di misure di prevenzione.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato dal Tribunale di Palermo alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, vedeva confermata la sentenza dalla Corte d’appello di Palermo. Avverso la pronuncia di secondo grado proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla dosimetria della pena, all’operatività della recidiva e alla valutazione dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nella sua settima sezione, ha preliminarmente rilevato il carattere esplorativo delle doglianze presentate. Il ricorso, pur articolato formalmente su motivi di diritto, era in realtà volto a sollecitare una rivisitazione del giudizio di merito sulla congruità della sanzione, operazione non consentita nel giudizio di legittimità. La determinazione della pena, quando è stata adottata nel rispetto dei canoni legali e con una motivazione che dia conto delle ragioni della scelta, costituisce espressione tipica della discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo nei casi estremi di arbitrio o di illogicità manifesta.
Il Collegio ha quindi ribadito il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui la censura relativa all’eccessività della pena non può trasformarsi in una richiesta di nuova e diversa valutazione. La Corte territoriale, nel caso di specie, aveva adeguatamente giustificato la dosimetria finale richiamando la personalità del condannato e la sua propensione a violare sistematicamente le regole della convivenza civile, come emerso dai precedenti penali. In particolare, la sussistenza della recidiva, desunta da una maggiore colpevolezza e pericolosità sociale, era stata specificamente motivata, rendendo la decisione impugnata esente da quei vizi di manifesta illogicità che soli potrebbero legittimare un intervento demolitorio del giudice di legittimità.
Dichiarato inammissibile il ricorso perché basato su motivi non consentiti e manifestamente infondati, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per l’esonero. L’esito conferma la funzione “di filtro” del giudizio di cassazione, chiamato a valutare la legittimità della decisione e non a rinnovare il merito, quando la motivazione della sentenza impugnata risulti congrua e completa nel dar conto delle ragioni del trattamento sanzionatorio.
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Nota della Redazione
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