Rinuncia al regolamento di competenza e doppio contributo unificato (Cass. civ. Sez. I n. 28294 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per regolamento di competenza, ritualmente depositata, determina l’estinzione del giudizio e ne impone la declaratoria conforme. Al caso della rinuncia non si applica il cd. doppio contributo unificato. Tale misura, prevista dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, opera nei soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione e della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità. Trattandosi di misura eccezionale, di natura lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica a fattispecie diverse, quale la rinuncia al ricorso.

Il Fatto

Una società bancaria propone regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Brindisi ha sospeso, ex art. 295 cod. proc. civ., il giudizio di opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria promosso dall’opponente. La sospensione era stata disposta in attesa della definizione di un giudizio pendente dinanzi alla Corte di appello di Napoli, avente a oggetto la validità della fideiussione prestata dall’opponente e posta a fondamento della sua responsabilità per il debito dedotto.

La ricorrente deduce che nel caso difettano i presupposti per disporre la sospensione. Nessuna delle parti intimate deposita scritture o documenti. Con nota depositata l’11 settembre 2025 la ricorrente dichiara di rinunciare al regolamento di competenza. La questione che residua è se la rinuncia comporti l’applicazione del doppio contributo unificato.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva preliminarmente la ritualità della rinuncia e provvede in conformità alla richiesta della ricorrente, dichiarando l’estinzione del giudizio. Nessuna statuizione è resa sulle spese processuali, in assenza di attività difensiva delle parti intimate.

Il nucleo argomentativo riguarda il cd. doppio contributo unificato. La Corte esclude che i presupposti per imporlo sussistano. Tale misura si applica ai soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione e della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, secondo la disciplina dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Il passaggio decisivo è di ordine interpretativo. La Corte qualifica il doppio contributo come misura eccezionale, di natura lato sensu sanzionatoria. Da ciò deriva il regime di stretta interpretazione: il precetto non tollera applicazione estensiva né analogica a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate. La rinuncia al ricorso per cassazione è appunto un caso diverso, e come tale estraneo all’ambito operativo della norma.

La conclusione è sostenuta dal richiamo a due precedenti conformi: Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025 e Cass. 12 novembre 2025, n. 23175. Il giudizio è quindi dichiarato estinto, senza imposizione del doppio contributo e senza statuizione sulle spese in favore delle parti intimate, rimaste inerti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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