Rimborso IRAP e compensazione: il pagamento non richiede il versamento materiale (Cass. civ. Sez. V n. 10436 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’art. 2, comma 1, l. n. 201/2011, il contribuente ha diritto al rimborso, nei limiti stabiliti dalla norma, non solo in caso di effettivo versamento di somme a titolo di IRAP, ma anche quando abbia estinto il relativo debito mediante compensazione. L’art. 99, comma 1, TUIR non fa riferimento al presupposto del “versamento”, bensì a quello del “pagamento”: la compensazione è mezzo di estinzione dell’obbligazione e l’utilizzo del credito non determina alcun doppio beneficio. Il provvedimento direttoriale applicativo, che richiede il materiale versamento, non è idoneo a derogare alla norma primaria.
Il Fatto
La società contribuente presentava istanza di rimborso per la deduzione dall’IRES delle somme pagate a titolo di IRAP sulle spese per personale dipendente, riconosciuta dall’art. 2, comma 1, l. n. 201/2011. Il rimborso era calcolato includendo non solo quanto erogato nel 2008 a saldo IRAP 2007, ma anche la parte oggetto di compensazione con un credito per ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, l. n. 296/2006.
L’Agenzia delle entrate disconosceva parte delle somme, sostenendo che il diritto alla deduzione sussistesse solo per gli importi materialmente versati e non per quelli estinti in compensazione. La CTP accoglieva il ricorso; la CTR del Piemonte confermava, sul presupposto dell’equiparazione tra pagamento e compensazione. L’Agenzia ricorreva in cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99 TUIR, 8 l. n. 212/2000, 6 d.l. n. 185/2008 e 2 d.l. n. 201/2011: secondo l’Agenzia la sentenza d’appello avrebbe equiparato indebitamente pagamento e versamento mediante compensazione, concedendo un doppio beneficio e violando la lettera della disposizione.
La Corte ritiene il motivo infondato. È pacifico che la compensazione costituisce mezzo di estinzione delle obbligazioni, e l’Agenzia non contesta il ricorrere dei presupposti per la compensazione nella specie, limitandosi a sostenere che il rimborso sarebbe ricollegabile solo a versamenti materiali di somme a mezzo F24, come deriverebbe dalla lettera della norma e dal provvedimento direttoriale del 17.12.2012.
La norma invocata ammette in deduzione, ai sensi dell’art. 99, comma 1, TUIR, un importo pari all’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente. A sua volta l’art. 99, comma 1, TUIR stabilisce che le imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento. La normazione primaria non fa alcun riferimento al “versamento”, ma al “pagamento”, con piena compatibilità con la compensazione.
La Corte richiama Cass. n. 712/2007, secondo cui gli oneri deducibili non cessano di essere tali se sostenuti in forma diversa dal pagamento di una somma di denaro, in particolare attraverso la compensazione del debito con un credito del contribuente, fermo l’onere di provare l’entità dell’onere deducibile e l’effettiva sussistenza del credito sacrificato.
La necessità del materiale versamento risulta indicata solo nell’atto di normazione attuativa direttoriale, non idoneo a derogare alla norma primaria. Va escluso il doppio beneficio, poiché il credito compensato non era contestato e, a fronte del suo utilizzo, il contribuente non dispone più del titolo verso l’amministrazione, la cui obbligazione si estingue. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Amministrazione soccombente alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.