Accertamento con società cartiera: non basta l’eccezione astratta di omesso contraddittorio (Cass. civ. Sez. 5 n. 4151 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta l’invalidità dell’atto impositivo solo nei tributi armonizzati e a condizione che il contribuente indichi in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, non essendo sufficiente un’eccezione astratta o meramente pretestuosa. La motivazione dell’avviso di accertamento “per relationem” al processo verbale di constatazione è legittima se quest’ultimo è allegato, rendendo conoscibili gli elementi in esso contenuti. È escluso il vizio di omessa pronuncia quando il rigetto dell’eccezione è implicito nella struttura logico-giuridica della sentenza.
Il Fatto
La contribuente, socia unica di una società a ristretta base partecipativa, era destinataria di un avviso di accertamento per aver emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti tramite la predetta società, qualificata come “cartiera”. L’atto impositivo, motivato “per relationem” al processo verbale di constatazione redotto nei confronti della società, era impugnato dinanzi al giudice tributario.
Il ricorso era rigettato in entrambi i gradi di merito. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente, nonché la violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e sulla motivazione dell’atto impositivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel valutare il primo motivo, richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 24823 del 2015, secondo cui l’obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, è sancito dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 solo per i tributi armonizzati. Per questi ultimi, la violazione comporta l’annullamento dell’atto purché il contribuente dimostri in giudizio la concreta incidenza della violazione, enunciando le ragioni che avrebbe potuto far valere.
Nel caso di specie, la contribuente si era limitata a una contestazione in via astratta, senza indicare quali elementi difensivi avrebbe potuto dedurre. Tale carenza preclude ogni verifica sull’effettivo pregiudizio, rendendo l’eccezione non utilizzabile e il motivo infondato.
La Corte esclude altresì il vizio di omessa pronuncia, affermando che non ricorre quando la soluzione negativa di una domanda è implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la pretesa della parte. La motivazione apparente, invece, ricorre solo quando manchi il “minimo costituzionale” necessario a comprendere la ratio decidendi, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, evenienza non ravvisabile nella specie.
Quanto al secondo motivo, la Corte chiarisce che l’obbligo di allegazione all’avviso di accertamento riguarda solo gli atti non riportati nella loro parte essenziale. La motivazione “per relationem” al PVC è legittima quando l’atto è allegato o quando i suoi contenuti sono conosciuti o conoscibili, come accertato dal giudice di merito senza che la contribuente abbia dedotto un concreto pregiudizio.
Da ultimo, i giudici di legittimità ribadiscono che, in tema di società di capitali a ristretta base sociale, non è necessario che l’accertamento nei confronti della società sia divenuto definitivo, essendo sufficiente la sussistenza di un valido accertamento al momento della presunzione di distribuzione. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento delle sanzioni ex art. 96 c.p.c.
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