Responsabilità solidale del cessionario d’azienda per frode fiscale (Cass. civ. Sez. V n. 19144 del 12.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità solidale del cessionario d’azienda, l’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 472/1997 configura una responsabilità paritaria e illimitata del cessionario per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni dovute dal cedente quando la cessione sia stata posta in essere in frode al fisco. L’avviso di accertamento diretto al cedente non deve essere notificato anche al cessionario, in mancanza di espressa deroga al principio generale desumibile dall’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973. Ne consegue che il cessionario, non destinatario dell’atto impositivo, non è legittimato a contestare il rapporto d’imposta del cedente né a eccepire la decadenza dell’ufficio dall’esercizio della potestà accertativa, restando la sua difesa limitata alla contestazione della propria responsabilità solidale.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a due società un avviso di accertamento per il recupero dell’Iva relativa all’anno 2010, contestando a una di esse la partecipazione a operazioni soggettivamente inesistenti con una terza società, finalizzate a svuotare quest’ultima del patrimonio e a sottrarlo all’erario. Alla società cessionaria di un ramo d’azienda della prima veniva contestata la responsabilità solidale ex art. 14, comma 4, d.lgs. n. 472/1997.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della cedente ma escludeva la responsabilità della cessionaria. La Commissione tributaria regionale, in riforma, riconosceva la responsabilità solidale della cessionaria. Questa proponeva ricorso per cassazione con due motivi, resistito dall’Agenzia delle entrate.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esclude la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della società cedente, non costituitasi in cassazione. Poiché gli addebiti verso le due società si risolvono in cause scindibili, trova applicazione il principio delle Sezioni Unite n. 11676 del 2024, secondo cui non sussiste l’obbligo di integrare il contraddittorio verso le parti il cui interesse alla partecipazione al grado d’appello sia venuto meno. La definitività dell’accertamento verso la cedente non interferisce quindi con la posizione della cessionaria.

Esaminando il secondo motivo, la Corte rileva l’omessa pronuncia del giudice regionale sull’eccezione di decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere impositivo. Il vizio, tuttavia, non impone il rinvio: secondo l’art. 384 cod. proc. civ., il giudice di legittimità può decidere la causa nel merito anche in presenza di un error in procedendo, purché non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto. La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 2731 del 2017, che consente di correggere la motivazione mediante l’enunciazione delle ragioni di diritto.

Nel merito della questione non esaminata, la Corte osserva che l’art. 14 del d.lgs. n. 472/1997 distingue la cessione lecita, con responsabilità sussidiaria e limitata del cessionario, dalla cessione in frode al fisco, con responsabilità paritaria e illimitata. In nessun caso l’avviso diretto al cedente deve essere notificato anche al cessionario, in mancanza di deroga al principio dell’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973. Il cessionario non ha legittimazione a impugnare l’atto impositivo del cedente, potendo solo intervenire ad adiuvandum nel giudizio di opposizione di quest’ultimo.

Di conseguenza, l’eccezione di tardività della notifica e di decadenza dell’erario è del tutto eccentrica, poiché la cessionaria risponde delle contestazioni solo quale responsabile solidale ex art. 14, comma 4. Anche il primo motivo, relativo alla violazione delle regole sull’onere della prova e sulle presunzioni, è privo di fondamento: la motivazione del giudice regionale è logicamente lineare nel ricostruire il sistema frodatorio tra società riconducibili al medesimo gruppo, che rende illogica l’ignoranza della cessionaria sulle conseguenze dell’acquisizione. La Corte rigetta quindi il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

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