Riscossione: prescrizione opponibile senza preclusioni da tardiva opposizione (Cass. civ. Sez. III n. 13304 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione con cui il debitore fa valere la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento integra un motivo di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., con cui si contesta il diritto stesso di procedere a esecuzione forzata, e non la mera irregolarità degli atti della procedura. Essa è proponibile senza limiti o preclusioni temporali, quanto meno fino alla vendita dei beni pignorati. La mancata o tardiva proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l’atto successivo non sana il vizio della notificazione della cartella, né la prova della sua regolarità, ma impedisce soltanto l’accertamento del vizio formale degli atti successivi. Ne consegue che, in presenza di regolare eccezione di prescrizione, la notificazione della cartella assume valore di mero atto interruttivo, la cui prova incombe all’agente della riscossione senza preclusioni processuali.
Il Fatto
Il ricorrente, ricevuta la notificazione di una intimazione di pagamento dall’agente della riscossione, ha impugnato le cartelle di pagamento sottostanti, relative a crediti per sanzioni amministrative da infrazioni al codice della strada iscritti a ruolo da un ente locale.
L’opposizione è stata parzialmente accolta dal giudice di pace, che ha dichiarato prescritti solo alcuni dei crediti. Il Tribunale, in appello, ha confermato la decisione in relazione ai crediti residui. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, articolato in quattro censure, lamentando l’erronea qualificazione dell’opposizione e il conseguente rigetto dell’eccezione di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il secondo e il terzo profilo di censura, logicamente pregiudiziali e assorbenti. Il giudice di merito aveva qualificato la contestazione dell’omessa notificazione dei verbali come opposizione recuperatoria a sanzione amministrativa, ritenendola inammissibile perché proposta oltre il termine di trenta giorni, computato dalla data di iscrizione a ruolo anziché da quella di notificazione dell’atto introduttivo.
I Giudici di legittimità richiamano il principio delle Sezioni Unite n. 758 del 12.01.2022: nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, la domanda proposta con citazione anziché con ricorso è correttamente instaurata se la citazione è tempestivamente notificata, con salvezza della diversa forma prescelta dalla parte. Il Tribunale avrebbe dunque dovuto valutare la data di notificazione dell’atto introduttivo, non quella di iscrizione a ruolo.
Quanto alla seconda qualificazione, il giudice di merito aveva inquadrato la contestazione dell’omessa notificazione delle cartelle come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ritenendola tardiva e traendone l’inammissibilità anche dell’eccezione di prescrizione. La Corte rileva che tale motivo, se mai proposto, non era stato deciso dal giudice di pace, peraltro incompetente, e che avverso di esso non era ammissibile l’appello ma solo il ricorso straordinario.
Il punto centrale è che la tardiva opposizione agli atti esecutivi impedisce solo l’accertamento del vizio formale degli atti successivi alla cartella, ma non equivale alla regolare notificazione della stessa, né sana i suoi vizi. L’eccezione di prescrizione, invece, integra un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti temporali, quanto meno fino alla vendita dei beni pignorati, e non è soggetta ad alcuna preclusione derivante dalla tardività dell’opposizione agli atti esecutivi.
La Corte esclude sul piano logico, prima che giuridico, che l’omessa impugnazione dell’atto successivo possa far considerare notificato un atto che non lo era, anche ad altri fini, o invertire l’onere della prova. Il Tribunale avrebbe dovuto accertare in concreto la prova della regolare notificazione delle cartelle quali atti interruttivi. La sentenza è pertanto cassata con rinvio al Tribunale, restando assorbite le ulteriori censure su tardiva costituzione, spese e compensazione.
Nota della Redazione
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