Motivazione rafforzata sul diniego di PAUR per impianto agrivoltaico (Cons. Stato n. 6189 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il diniego di un provvedimento autorizzatorio unico è fondato sul contrasto del progetto con le previsioni del piano paesaggistico, l’Amministrazione deve esplicitare una motivazione rafforzata, illustrando l’attuale e concreto valore paesaggistico dell’area, per come essa si presenta allo stato, e le ragioni per cui l’interferenza dell’impianto risulti intollerabile. Non è sufficiente il mero richiamo ai pareri sfavorevoli espressi in sede conferenziale, né un riassunto che si concentri su taluni profili omettendone altri. La carenza motivazionale è tanto più grave quando il progetto soddisfi un primario interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili e quando il privato abbia contestato in modo puntuale lo stato dei luoghi. La fondatezza delle censure sostanziali rende superfluo lo scrutinio di quelle procedimentali.
Il Fatto
Una società propone istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrifotovoltaico. All’esito dei lavori della conferenza di servizi, la Città Metropolitana di Bari emette una determinazione dirigenziale di diniego, richiamando i pareri contrari della Soprintendenza, del Comune e di più servizi regionali.
La società impugna in prime cure, deducendo vizi procedimentali e sostanziali: l’area non sarebbe non idonea, essendo i tratturi ormai trasformati in strade pubbliche; il Comitato VIA avrebbe espresso parere favorevole; il diniego si fonderebbe acriticamente su profili paesaggistici senza il prescritto giudizio di prevalenza. Il TAR Puglia respinge il ricorso. La società appella.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dal principio di riserva di funzione amministrativa: il perimetro della cognizione del giudice è parametrato al contenuto e al tenore motivazionale dell’atto impugnato, che funge da diaframma tra fatto amministrato e giudice. Il Collegio non può svolgere funzioni di supplenza o integrazione della volontà amministrativa.
Il Collegio rileva che il provvedimento gravato presenta una peculiare articolazione: dapprima menziona i motivi ostativi indicati nei pareri sfavorevoli, poi dichiara di riassumerli, concentrandosi però solo sulla non idoneità dell’area per la vicinanza a beni culturali e sulla valenza vincolante delle valutazioni paesaggistiche. Manca la motivazione rafforzata richiesta dalla Sezione in caso di contrasto con il piano paesaggistico.
Tale motivazione è tanto più necessaria in ragione dell’utilità pubblica dell’impianto e delle puntuali contestazioni della società circa l’attuale stato dei tratturi. L’Amministrazione non ha specificato l’attuale, concreto ed effettivo valore paesaggistico della zona né perché l’interferenza dell’impianto — che ricomprende anche le opere di connessione alla rete — sia intollerabile al punto da denegarne la realizzazione.
Nel riassunto operato dall’Amministrazione manca ogni riferimento alla superficie concretamente adibibile ad attività agricola e alle peculiari connotazioni strutturali e localizzative dell’impianto. Il diniego difetta, dunque, della profondità motivazionale richiesta dalla materia, non soddisfatta dal mero richiamo ai pareri sfavorevoli.
Accolto l’appello nei limiti indicati, il Collegio dichiara superfluo lo scrutinio delle censure procedimentali: nella riedizione dell’attività, la Città Metropolitana dovrà operare una più attenta ponderazione dei confliggenti interessi, restando salve le future determinazioni di merito. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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