Sindacato sulle valutazioni della commissione di concorso nel limite della manifesta irragionevolezza (TAR Puglia n. 1163 del 07.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli in un concorso pubblico costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice, sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta irragionevolezza, illogicità, travisamento di fatto od errore procedurale. Il voto numerico attribuito alle prove esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale, contenendo in sé stesso la motivazione, sempre che la commissione abbia prefissato criteri di massima chiari e specifici cui raccordare il punteggio. In assenza di elementi idonei a evidenziare uno sviamento logico o una contraddittorietà ictu oculi, il giudice non può invalidare la valutazione dei singoli elaborati, che ha ad oggetto la capacità complessiva del candidato e non la ricerca del singolo errore. La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso quando un atto successivo rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato.

Il Fatto

Il ricorrente, candidato terzo classificato in un concorso pubblico per un posto di Avvocato presso un Comune, ha impugnato gli atti della procedura selettiva, contestando la riserva di un posto in favore dei volontari delle forze armate, applicata a favore di un candidato collocatosi al dodicesimo posto, nonché la genericità dei criteri di valutazione degli elaborati e l’erronea attribuzione dei punteggi. Nel corso del giudizio, il candidato riservista è stato dichiarato decaduto dalla nomina, e l’Amministrazione ha individuato quale nuova vincitrice la prima classificata della graduatoria di merito. Il ricorrente ha quindi esteso l’impugnazione anche agli atti successivi, deducendo la mancata decadenza della nuova vincitrice per il ritardo nella presa di servizio e l’illegittima seconda convocazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha in primo luogo dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso nella parte in cui censurava la nomina del candidato riservista, in quanto il successivo provvedimento di decadenza aveva superato gli effetti dell’atto impugnato, rendendo inutile un eventuale annullamento. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui tale causa di improcedibilità ricorre quando sopravviene un atto o un fatto che priva di utilità attuale la decisione.

Nel merito, ha respinto le censure sui criteri di valutazione, rilevando che la commissione aveva puntualmente indicato, con verbale, criteri specifici ed eterogenei (attinenza al quesito, conoscenza dei contenuti, capacità di organizzazione, padronanza espositiva, capacità critica), ciascuno con il relativo peso numerico. Ha richiamato il principio per cui la scelta dei criteri è espressione di discrezionalità della P.A., sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, illogicità o abnormità, non rilevabile nel caso concreto.

Quanto alla valutazione degli elaborati, il Collegio ha escluso la sussistenza dei vizi che rendono ammissibile lo scrutinio del giudice, sottolineando che la prova scritta concorsuale è oggetto di una valutazione complessiva delle capacità del candidato e non di un controllo sulla correttezza delle singole affermazioni. La presenza di errori o imprecisioni può rilevare solo ai fini dell’attribuzione del punteggio, senza determinare l’invalidazione della prova. Ha infine richiamato il principio secondo cui il voto numerico, ove raccordato a criteri prestabiliti, contiene in sé la motivazione del giudizio.

Il TAR ha infine respinto le censure relative alla mancata decadenza della nuova vincitrice, ritenendo il ritardo nella presa di servizio giustificato da motivi di salute e dalla sospensione cautelare disposta dal Tribunale, che aveva temporaneamente interrotto gli effetti della prima convocazione. La successiva convocazione e l’effettiva sottoscrizione del contratto sono state pertanto ritenute legittime. La domanda risarcitoria, formulata in via subordinata in termini generici, è stata respinta per l’infondatezza delle censure. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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