Ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario: ordine di pagamento e commissario ad acta contro l’AGEA (TAR Basilicata n. 34 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia della pubblica amministrazione nell’eseguire una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato configura una palese violazione dell’obbligo di conformarsi al provvedimento giurisdizionale, legittimando l’esperimento dell’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Grava sull’amministrazione inadempiente l’onere di provare l’avvenuto integrale adempimento dell’obbligo prima della notifica del ricorso per ottemperanza. Accolta la domanda, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di provvedere entro un termine stabilito, nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e dispone, ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
Il Fatto
Con sentenza del 27 marzo 2025, il Tribunale di Potenza aveva condannato l’AGEA al pagamento delle spese di lite in favore degli avvocati ricorrenti. Nonostante la regolare notificazione del titolo esecutivo, l’ente non aveva provveduto al pagamento. Gli interessati proponevano quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di pagamento, la fissazione di una penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. L’AGEA, ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando l’osservanza del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per il pagamento delle somme dovute dalla pubblica amministrazione in forza di titolo esecutivo giudiziale.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’inerzia dell’ente ha configurato una violazione dell’obbligo di conformarsi alla decisione del giudice ordinario, tanto più che l’AGEA non aveva assolto all’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento, richiamando il principio per cui spetta all’amministrazione la prova del pagamento, come affermato dalle Sezioni Unite n. 12533 del 2001.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando l’obbligo dell’AGEA di provvedere al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma, con facoltà di delega, che avrebbe provveduto in via sostitutiva all’esecuzione, con spese a carico dell’amministrazione inadempiente.
È stata inoltre disposta la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo. La condanna alle spese di lite, liquidate in misura forfettaria, è stata estesa in via omnicomprensiva anche alle spese relative agli atti funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
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Nota della Redazione
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