Obbligo del Comune di provvedere sull’istanza di controllo delle immissioni da ristorazione (TAR Campania n. 941 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune è titolare dell’obbligo di provvedere sull’istanza con cui il privato, esposto alle immissioni provenienti da esercizi di ristorazione, chiede la verifica della conformità degli impianti alla normativa vigente e l’adozione dei conseguenti provvedimenti. Tale obbligo trova fondamento nei poteri comunali in materia di apertura e controllo degli esercizi di somministrazione, riconosciuti dall’art. 19 d.P.R. n. 616/1977 a tutela non solo dei clienti ma anche di chi subisce molestie dalla presenza dell’esercizio. Resta invece estranea alla giurisdizione amministrativa la controversia sulla tollerabilità o meno delle immissioni moleste, che appartiene al giudice ordinario.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’unità immobiliare adibita a residenza in Aversa, lamenta che le finestre della propria abitazione si trovino in prossimità delle terminazioni delle canne fumarie di due attività di ristorazione, con continue immissioni di cattivi odori e deposito dei bidoni della spazzatura sul marciapiede antistante.
Con istanza-diffida inoltrata a mezzo PEC il 13.10.2025 al Comune, all’A.S.L. e all’ARPAC, ha chiesto un sopralluogo per verificare la conformità degli impianti e l’adozione dei provvedimenti necessari a far cessare le immissioni, oltre all’accesso alla documentazione amministrativa e tecnica relativa ai procedimenti autorizzativi delle due attività. Non avendo ricevuto riscontro, ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente le eccezioni di inammissibilità del Comune. Quella di difetto di giurisdizione è infondata: le domande non riguardano il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni, ma la verifica amministrativa della regolarità delle attività e l’accesso ai documenti, entrambe pacificamente devolute al giudice amministrativo.
È respinta anche l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. Il ricorrente non ha fornito prova del diritto vantato, ma la stessa amministrazione ha depositato le note con cui ha dato riscontro alle istanze, riconoscendo così in concreto il diritto e l’interesse azionati, senza poterli pretendere di disconoscere in giudizio.
Quanto alla mancata notifica alle controinteressate, l’eccezione è infondata in fatto: il ricorso è stato notificato a entrambe mediante le rispettive caselle di PEC tratte dal registro INI-PEC, con valido contraddittorio, non rilevando la mancata costituzione.
Nel merito, sulla domanda di accesso il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere: il Comune ha depositato la nota con cui l’istanza è stata accolta, con convocazione del difensore per la visione della documentazione.
Sulla richiesta di sopralluogo e di adozione dei provvedimenti, il Collegio riconosce la sussistenza dell’obbligo di provvedere, trattandosi di istanza documentata e rientrando nelle competenze comunali i poteri di controllo sulla conformità a leggi e regolamenti degli esercizi di somministrazione, ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 616/1977. Il Comune ha del resto riconosciuto la propria competenza, eseguendo un sopralluogo in data 9 dicembre 2025 e dando corso alle verifiche dell’A.S.L. Poiché il procedimento non si è concluso, non è possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla domanda di provvedere: essa è accolta con fissazione del termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese seguono la regola della soccombenza.
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Nota della Redazione
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