Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 183 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario del lavoro, l’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del provvedimento. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo. Decorso inutilmente, il creditore può agire in ottemperanza. Il giudice condanna l’Amministrazione a dare esecuzione entro un termine e nomina, sin d’ora, un commissario ad acta. La mancanza di disponibilità di bilancio non ostacola la soddisfazione del creditore: si ricorre al pagamento in conto sospeso.

Il Fatto

La ricorrente ha agito davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro ha accertato il suo diritto a ricevere la carta docente per tre anni scolastici, condannando l’Amministrazione alla messa a disposizione della carta o di un equivalente.

La sentenza, pubblicata nel maggio 2024, è stata notificata pochi giorni dopo. L’Amministrazione non ha dato alcun seguito, né alla notifica né alla successiva diffida via PEC. Il titolo è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria. La ricorrente ha chiesto l’ordine di ottemperanza e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’istanza di riunione proposta dalla difesa erariale, che aveva rappresentato il carattere seriale del contenzioso sulla carta docente. L’istanza è respinta. Non basta l’identità della materia né l’identità parziale dello studio legale patrocinatore. La finalità di ridurre le spese a carico dell’Amministrazione non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti, decurtando il ristoro delle spese e vanificando l’esito vittorioso di liti dal valore esiguo.

Passando al merito, il ricorso è accolto. Il giudice rileva che la sentenza azionata è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria. È ampiamente decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, richiamato integralmente.

Il Collegio ricorda poi che, dopo la riforma del processo civile di cui al D.Lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva: basta la copia conforme all’originale. Sono dunque soddisfatte le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. Non è contestato l’inadempimento.

Il Ministero è condannato a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione. In caso di persistente inadempimento, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Capo di Gabinetto, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari della Direzione competente sui pagamenti della carta docente. Il commissario curerà l’accredito delle somme, ricorrendo, se necessario, al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, l. n. 669/1996.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui le norme di bilancio hanno efficacia meramente interna e la mancanza di disponibilità non può ostacolare la soddisfazione del creditore. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura debitrice, non è liquidato alcun compenso al commissario. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione ai procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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