Notifica cartella al portiere: basta la raccomandata, non l’avviso di ricevimento (Cass. civ. Sez. V n. 21553 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento va proposta davanti al giudice tributario, risolvendosi nell’impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di riscuotere un credito tributario ben individuato. La notificazione della cartella eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973 mediante consegna nelle mani del portiere deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all’art. 139, comma 4, cod. proc. civ. Tuttavia, l’art. 60, comma 1, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973 richiede la sola «lettera raccomandata», non anche l’avviso di ricevimento: la produzione di quest’ultimo costituisce adempimento superfluo e la sua assenza non determina la nullità della notificazione.

Il Fatto

Un contribuente proponeva opposizione contro un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, deducendo la mancata notifica della presupposta cartella di pagamento. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale, previa riunione, rigettava gli appelli dell’agente della riscossione e dell’Amministrazione finanziaria.

I giudici d’appello, affermata la giurisdizione tributaria, ritenevano invalida la notifica della cartella, eseguita dal messo con consegna al portiere dello stabile, per il mancato invio della raccomandata informativa. L’agente della riscossione ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’agente della riscossione deduceva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario. Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite n. 13913/2017 hanno affermato che l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella va proposta davanti al giudice tributario.

Le Sezioni Unite n. 7822/2020 hanno poi tracciato il discrimine tra le due giurisdizioni. Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria, inclusi quelli costitutivi, modificativi o impeditivi in senso sostanziale, verificatisi fino alla notificazione della cartella o dell’intimazione, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici. Alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo come tale e sui fatti successivi alla valida notifica.

Nel caso di specie il contribuente ha dedotto la nullità della notificazione dell’atto prodromico e ha contestato la pretesa fiscale affermandone l’insussistenza, non per circostanze sopravvenute. Il difetto di giurisdizione è perciò infondato, come confermano Cass. n. 24734/2021, Cass. n. 25453/2021 e Cass. n. 6228/2024.

Il secondo motivo è fondato. La notificazione a cura dei messi deve rispettare gli artt. 137 ss. cod. proc. civ., con le modifiche dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973. La lett. b-bis), introdotta dall’art. 37, comma 27, lett. a), del D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, prevede che il consegnatario non destinatario sottoscriva la ricevuta e che il messo dia notizia dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata.

La consegna nelle mani del portiere deve dunque essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa ex art. 139, comma 4, cod. proc. civ. Ma la norma richiede la sola «lettera raccomandata», non anche l’avviso di ricevimento: questo è adempimento superfluo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio. Il legislatore, per la notifica a persona diversa dal destinatario, ha fatto riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, sia per la notifica a mezzo ufficiale giudiziario sia per quella a mezzo posta. La Corte cassa quindi la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *