Motivazione per relationem e amministratore di fatto: conoscibilità del p.v.c. societario (Cass. civ. Sez. V n. 5930 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, l’obbligo di motivazione degli atti impositivi, disciplinato dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, è soddisfatto, nei confronti dell’amministratore di fatto, mediante rinvio per relationem al p.v.c. riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché il processo verbale sia stato notificato soltanto a quest’ultima. L’amministratore di fatto, ingerendosi nell’amministrazione ed esercitando i poteri inerenti alla gestione societaria pur in difetto di formale investitura, è equiparato all’amministratore di diritto e ha l’obbligo di conoscere l’andamento dell’intera attività sociale, ivi compresi gli atti impositivi emessi nei confronti dell’ente e i relativi documenti giustificativi, al fine di reagire mediante impugnazione ove ritenuti illegittimi.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate aveva notificato a un contribuente, quale amministratore di fatto di una s.r.l., un avviso di accertamento fondato su un p.v.c. redatto dalla Guardia di finanza all’esito di una verifica nei confronti della società stessa. La pretesa riguardava il mancato pagamento di ritenute Irpef dei lavoratori dipendenti.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla C.t.p., che accoglieva il ricorso per insufficiente motivazione, rilevando la mancata allegazione del p.v.c. notificato al solo rappresentante legale della società. La C.t.r. confermava la decisione, escludendo la sufficienza della motivazione per relationem. L’Agenzia proponeva allora ricorso per cassazione, articolando un unico motivo. Il contribuente restava intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha scomposto l’unico motivo in due profili: il primo attinente alla violazione di norme processuali, per asserita insufficienza motivazionale della sentenza impugnata; il secondo attinente alla violazione di norme sostanziali, per asserita insufficienza motivazionale dell’atto impositivo. Il primo profilo è stato giudicato infondato: dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile o la motivazione perplessa e incomprensibile. La sentenza di appello, seppure sintetica, conteneva una valutazione espressa dell’asserito difetto di motivazione dell’atto e si collocava quindi al livello del minimo costituzionale.

Il secondo profilo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non deve allegare all’atto impositivo i documenti richiamati, potendosi limitare a riprodurne il contenuto essenziale. In caso di doppia motivazione per relationem, l’atto è legittimo quando il p.v.c. richiamato faccia a sua volta riferimento a documenti in possesso o comunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente.

Il Collegio ha poi esteso all’amministratore di fatto il principio elaborato per il socio di società a ristretta base partecipativa. Se il socio ha la semplice facoltà di consultare la documentazione sociale e di prendere visione dell’accertamento presupposto, l’amministratore ha un vero e proprio obbligo, derivante dalla sua posizione, di conoscere l’andamento dell’intera attività sociale, di valutare i documenti giustificativi e di reagire, con l’impugnazione, agli atti impositivi illegittimi emessi nei confronti dell’ente. La massima di esperienza della vicinanza alle vicende societarie si attaglia ancor più al soggetto preposto alla gestione.

Infine, la Corte ha escluso qualsiasi discriminazione tra amministratore di diritto e amministratore di fatto. Quest’ultimo, pur senza formale investitura, esercita di fatto i poteri gestori ed è equiparato all’amministratore di diritto anche ai fini della responsabilità civile e penale, con l’intera gamma dei relativi doveri. La C.t.r., dichiarando nullo l’avviso sulla sola base della mancata notifica del p.v.c. al contribuente, ha omesso ogni valutazione della concreta posizione ricoperta. Il ricorso è stato pertanto accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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