Sentenza ex art. 2932 cod. civ. soggetta a imposta proporzionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 4153 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta di registro, la sentenza resa ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta in misura proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile. Ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 131/1986, gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell’acquirente ovvero dall’iniziativa unilaterale del promissario acquirente non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva. Per l’imposta d’atto rileva esclusivamente il contenuto dell’atto, mentre i successivi avvenimenti, ivi inclusa la mancata esecuzione del trasferimento, non assumono rilievo ai fini della tassazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate provvedeva alla liquidazione dell’imposta di registro in relazione alla registrazione di una sentenza resa dal Tribunale di Latina ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., che aveva disposto il trasferimento di un terreno in favore dei promissari acquirenti, subordinatamente al pagamento del saldo prezzo pari a euro 87.363,00. I contribuenti rinunciavano al pagamento del prezzo, ritenendolo eccessivo, e impugnavano l’avviso di liquidazione dinanzi al giudice tributario.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso dei contribuenti, e la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, confermava la decisione di primo grado, rigettando l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 1 e 27, terzo comma, d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha valutato fondato il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, richiamando un orientamento consolidato in materia di tassazione delle sentenze costitutive ex art. 2932 cod. civ. Oggetto dell’indagine non è la vicenda successiva alla pronuncia, ma il contenuto dell’atto giudiziale che realizza il trasferimento. Il principio affermato è che la sentenza che dispone il trasferimento di un immobile, ancorché condizionato al pagamento del corrispettivo, è soggetta ad imposta proporzionale di registro sin dalla sua emanazione.
Richiamando il precedente delle Sez. 5 n. 27902 del 2018, la Corte ha ribadito che non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendono da una condizione meramente potestativa, ossia dalla mera volontà dell’acquirente o dall’iniziativa unilaterale del promissario acquirente. Nel caso di specie, la controprestazione era già stata seriamente offerta all’atto dell’introduzione del giudizio, sicché l’eventuale successiva rinuncia al pagamento non poteva retroagire sulla tassazione dell’atto.
La Corte ha inoltre precisato, in linea con il precedente delle Sez. 5 n. 16818 del 2014, che trattandosi di imposta d’atto, ciò che rileva è il contenuto dell’atto stesso — nel caso la sentenza — mentre i successivi avvenimenti non incidono sulla tassazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato l’originario ricorso dei contribuenti, condannandoli al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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