Motivazione per relationem dell’avviso di liquidazione su sentenza civile (Cass. civ. Sez. V n. 30731 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto per relationem, mediante il rinvio a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi siano allegati all’atto notificato, ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, o ancora che gli atti richiamati siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione. Ai fini della imposta di registro su un atto giudiziario, l’avviso di liquidazione che indichi gli estremi della sentenza civile da registrare — numero, data e giudice emittente — è legittimo anche senza allegazione dell’atto, non essendo il soggetto passivo estraneo all’atto tassato. Trovano applicazione l’art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131/1986 e l’art. 7, comma 1, legge n. 212/2000, letti in chiave non formalistica.

Il Fatto

La contribuente impugnava l’avviso di liquidazione relativo a imposta di registro e catastale, emesso in relazione a una sentenza del tribunale che aveva dichiarato l’avvenuto trasferimento della proprietà di un immobile in suo favore. A fondamento dell’opposizione deduceva la carenza motivazionale dell’atto.

La commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, rilevando che l’atto opposto era privo dell’indicazione della base imponibile e delle aliquote applicate. La Commissione tributaria regionale della Calabria confermava la pronuncia di prime cure, affermando che l’avviso di liquidazione per imposta di registro su una sentenza civile è invalido se non allega quest’ultima ovvero non ne riproduca le enunciazioni e le statuizioni soggette ad imposta. L’amministrazione finanziaria ricorreva per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte muove dall’art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131/1986, che impone l’indicazione degli estremi dell’atto da registrare e della somma da pagare, nonché dall’art. 7, comma 1, legge n. 212/2000. L’obbligo legale di motivazione può essere assolto per relationem mediante rinvio a elementi desumibili da altri atti o documenti, purché allegati, riprodotti nel loro contenuto essenziale o già conosciuti dal contribuente per precedente notificazione.

Il Collegio rileva che l’avviso impugnato contiene la precisa indicazione degli estremi della sentenza civile cui si riferisce, del giudice emittente e della normativa applicata. Non era pertanto necessaria l’allegazione dell’atto. Il rinvio per relationem è generalmente ammesso e consente al contribuente e al giudice di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato in cui risiedono gli elementi della motivazione.

La Corte richiama un consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 6914 del 2011; Cass. n. 13110 del 2012; Cass. n. 4176 del 2019; Cass. n. 29968 del 2019; Cass. n. 593 del 2021; Cass. n. 33327 del 2023; n. 8016/2024) e sottolinea che la pretesa impositiva scaturisce dalla semplice obbligazione di pagamento dell’imposta dovuta ex artt. 37 d.P.R. n. 131/1986 e 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al medesimo d.P.R., trattandosi di atto giudiziario il cui contenuto è sovrapponibile a quello della domanda proposta dal contribuente.

In ipotesi di tal fatta, il soggetto passivo non è estraneo all’atto tassato: è quindi consentita una lettura non formalistica delle garanzie del contribuente, che si è potuto concretamente difendere (Cass. n. 35125/2021; Cass. n. 30084/2021). In analoga fattispecie si è ritenuto decisivo che dall’avviso emergesse chiaramente la pretesa relativa a imposta di registro su atto individuato con data, numero e giudice emittente (Cass. n. 8389/2021). Il Collegio dà continuità all’indirizzo consolidato, per il quale è indifferente che gli elementi della fattispecie impositiva siano desumibili direttamente dalla motivazione dell’atto o indirettamente dal contenuto di un diverso atto richiamato, seppure non allegato, quando si tratti di atto conosciuto o conoscibile dal contribuente (Cass. n. 11283/2022; Cass. n. 21713/2020; Cass. n. 239/2021; Cass. n. 26340/2021; Cass. n. 241/2021). Segue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in differente composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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