Motivazione per relationem alla CTU di altro giudizio e vizio assoluto (Cass. civ. Sez. V n. 33308 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In mancanza di divieto di legge, il giudice del merito può legittimamente porre a base della decisione il contenuto della consulenza tecnica di ufficio espletata in un diverso giudizio e ritualmente prodotta, aderendo alle relative conclusioni mediante motivazione per relationem. Ove alla consulenza siano state mosse censure specifiche, l’obbligo motivazionale è assolto quando il consulente abbia già replicato ai rilievi in una relazione aggiuntiva, che il giudice abbia recepito. Il vizio assoluto di motivazione è denunciabile in cassazione solo indicando in modo specifico le censure non esaminate dal giudice, non già criticando direttamente la consulenza o gli errori di valutazione in essa asseritamente contenuti. La doglianza che investa l’apprezzamento fattuale e di merito si risolve in un inammissibile terzo grado di merito.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate rettificava la rendita catastale proposta dalla contribuente, una società immobiliare quotata, per una porzione di un centro commerciale classificata in categoria D/8: da 338,00 € a 761,72 €. La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla giustizia tributaria. Nel giudizio di secondo grado la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello della società, condividendo le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata in un diverso giudizio, deciso dalla medesima Commissione con altra sentenza, relativo a un ricorso proposto dalla dante causa della contribuente.
L’Ufficio ricorreva per cassazione articolando tre motivi, lamentando l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la mancata declaratoria di inammissibilità del gravame e la nullità della sentenza per carenza di motivazione, anche in relazione all’utilizzo delle tabelle del prontuario per il calcolo del valore. La società resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la prima censura, con cui l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di appello della controparte. Riqualificata la doglianza sotto il parametro dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la Corte ne rileva l’inammissibilità per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.: l’Ufficio non ha interesse a impugnare una sentenza in relazione a un’omessa pronuncia su un motivo proposto dalla controparte, che non ha a sua volta impugnato il punto. Nel caso concreto, la decisione di merito aveva comunque implicitamente accolto le ragioni della contribuente negando la litispendenza.
Il secondo motivo — nullità della sentenza per non aver dichiarato inammissibile l’appello — è dichiarato inammissibile per difetto di specificità: l’Agenzia non ha confutato con un apparato argomentativo compiuto l’affermazione del giudice regionale, secondo cui il giudice di primo grado aveva formulato un giudizio di merito, poi ribaltato in appello.
Sul terzo motivo la Corte ricostruisce la disciplina della motivazione apparente, richiamando Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014 e l’orientamento successivo: la motivazione è apparente quando, pur materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, sì da non consentire alcun controllo sull’iter logico seguito. È esclusa, invece, ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Il giudice del merito, inoltre, non deve dar conto di ogni argomento difensivo, ritenendosi implicitamente disattesi quelli non esaminati.
Nel merito, la Corte ribadisce che il giudice può fondare la decisione sulla consulenza svolta in un diverso giudizio e ritualmente prodotta, e che l’adesione alle conclusioni del consulente esaurisce l’obbligo motivazionale con l’indicazione della fonte del convincimento. Se però sono state mosse censure specifiche, il giudice deve rispondere; ciò non è necessario quando il consulente abbia già replicato ai rilievi con una relazione aggiuntiva, recepita nella decisione. Il vizio assoluto di motivazione è denunciabile solo indicando le censure non esaminate, non criticando la consulenza.
La Corte rileva che l’Agenzia non ha posto a confronto le proprie deduzioni con le conclusioni del consulente, né ha illustrato i contenuti della relazione e dei chiarimenti, precludendo il controllo sul minimo costituzionale della motivazione. La censura, in realtà, mira a rimettere in discussione l’apprezzamento di merito sulla congruità della rendita, risultando inammissibile. Il ricorso principale è respinto, con assorbimento di quello incidentale condizionato.
Nota della Redazione
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