Operazioni oggettivamente inesistenti: onere probatorio del contribuente e vizio di motivazione apparente (Cass. civ. Sez. 5 n. 5229 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, ove l’Ufficio finanziario abbia dimostrato, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, l’inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente l’onere di provare l’effettiva esistenza delle stesse. Tale onere non può ritenersi assolto con la sola esibizione delle fatture o in ragione della regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento, normalmente utilizzati per simulare un’operazione fittizia. Il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre quando il giudice omette di esporre le ragioni della decisione, non anche quando la motivazione, seppur sintetica, esprima l’iter logico-giuridico seguito, dovendosi ritenere implicitamente disattese le allegazioni non espressamente esaminate.
Il Fatto
La società contribuente e i suoi soci proponevano ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva confermato il rigetto dei ricorsi avverso altrettanti avvisi di accertamento. L’Agenzia delle entrate aveva ripreso a tassazione, per l’anno 2014, costi ritenuti indeducibili e Iva ritenuta indetraibile in relazione a fatture emesse da fornitori per operazioni considerate oggettivamente inesistenti.
La società e i soci deducevano la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e 36, comma 1, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992, lamentando la contraddittorietà e l’assenza di motivazione della sentenza impugnata per la mancata disamina delle prove documentali prodotte, quali DDT, polizze di carico e bolle doganali, attestanti l’avvenuta consegna dei beni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Dopo aver richiamato il consolidato principio secondo cui il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando il giudice ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, rendendo impossibile il controllo sulla logicità del ragionamento, ha escluso che nel caso di specie tale vizio sussistesse. La sentenza impugnata, infatti, aveva motivatamente affermato che gli elementi presuntivi addotti dall’Ufficio erano sufficienti a fondare il convincimento circa l’inesistenza delle operazioni, non essendo state fornite dal contribuente prove contrarie idonee.
La Corte ha precisato che la regolarità della documentazione contabile e l’esistenza di mezzi di pagamento non valgono a provare l’effettività delle operazioni, in quanto elementi agevolmente utilizzabili per fornire una parvenza di realtà a operazioni fittizie. Ha quindi ribadito che, una volta fornita dall’Ufficio la prova, anche presuntiva, dell’inesistenza oggettiva delle operazioni, il contribuente ha l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza di tali operazioni per poter beneficiare della deduzione dei costi e della detrazione dell’Iva.
Quanto alla censura relativa alla mancata disamina della documentazione (fotografie di bancali di merce), la Corte ha osservato che il giudice di merito non è tenuto a dar conto di ogni allegazione, essendo sufficiente che esponga gli elementi posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati. Ha inoltre qualificato come apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità la valutazione di non decisività delle fotografie, prive di data certa e di contestualizzazione.
In conclusione, il ricorso è stato rigettato. La definizione del giudizio in conformità alla proposta ha comportato l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 96 c.p.c., con la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese e degli importi sanzionatori in favore della controparte e della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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