Motivazione per relationem alla CTU e critiche dei consulenti di parte (Cass. civ. Sez. I n. 4356 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, il quale abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte replicandovi, esaurisce l’obbligo di motivazione con l’indicazione delle fonti del proprio convincimento. Le contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, ancorché non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che si configuri vizio di motivazione, risolvendosi le critiche in mere argomentazioni difensive. Il rinnovo dell’indagine tecnica rientra nei poteri discrezionali del giudice, che non è tenuto a disporlo neppure a fronte di esplicita richiesta e senza necessità di pronuncia sul punto.

Il Fatto

Il ricorrente, già sindaco effettivo di una società poi dichiarata fallita, aveva chiesto l’insinuazione al passivo di un credito per compenso, in parte in privilegio. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda e il Tribunale di Lodi, con decreto depositato il 13.10.2020, ha respinto l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 98 legge fall.

Il Tribunale ha accolto l’eccezione di inadempimento della curatela, rilevando che il collegio sindacale non aveva vigilato sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e non aveva segnalato tempestivamente le perdite che imponevano la riduzione del capitale. Contro tale decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; la curatela ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo deduceva la violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che il giudice non poteva aderire in blocco alle conclusioni del CTU quando il consulente di parte avesse avanzato critiche specifiche e circostanziate e chiesto la rinnovazione dell’indagine tecnica.

La Corte giudica il motivo infondato. Richiamato l’orientamento consolidato (Cass. n. 33742/2022, Cass. n. 1815/2015, Cass. n. 282/2009), afferma che il giudice di merito esaurisce l’obbligo di motivazione con l’indicazione delle fonti del convincimento quando aderisce al consulente che abbia replicato ai rilievi dei consulenti di parte. Le critiche non confutate restano implicitamente disattese in quanto incompatibili, senza vizio motivazionale.

Nel caso concreto, dalla stessa ricostruzione del ricorso emerge che il CTU aveva effettivamente replicato alle osservazioni del consulente di parte. Il ricorrente censurava la congruità di quelle repliche, ma tale doglianza investe il merito della valutazione, non esaminabile in sede di legittimità.

Quanto alla richiesta di rinnovazione della CTU, la Corte ribadisce l’orientamento (Cass. n. 22799/2017, Cass. n. 17693/2013, Cass. n. 20227/2010) secondo cui il rinnovo dell’indagine tecnica è rimesso ai poteri discrezionali del giudice di merito, non essendo necessaria neppure un’espressa pronuncia sul punto.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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