Motivazione per relationem e interpretazione delle clausole nel mutuo fondiario multicurrency (Cass. civ. Sez. I n. 6637 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello la cui motivazione sia redatta per relationem è valida quando resti autosufficiente, riproduca i contenuti mutuati e li sottoponga ad autonoma valutazione critica, rendendo possibile la verifica della compatibilità logico-giuridica del decisum; è invece nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la decisione che si limiti alla mera indicazione del provvedimento richiamato. L’interpretazione del contratto è indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile per violazione delle regole ermeneutiche solo se la scelta accolta sia assolutamente illogica: non basta contrapporvi una diversa lettura plausibile. In tema di mutuo fondiario con clausola multicurrency, chi agisce per la ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. è tenuto a provare i presupposti della domanda; il diverso regime probatorio proprio del risarcimento da inadempimento presuppone la censura della qualificazione dell’azione operata dal giudice di merito.
Il Fatto
Una società costruttrice, cessionaria dei diritti di due compagini immobiliari, agisce nei confronti della banca per ottenere la restituzione di una somma superiore a quindici milioni di euro, oltre interessi e maggior danno. La cifra corrisponde alla differenza tra il capitale erogato in forza di ventisette contratti di mutuo fondiario e quanto restituito per il medesimo titolo. I contratti contenevano la c.d. clausola multicurrency, che consentiva al mutuatario di indicare periodicamente la divisa della provvista.
Secondo la società, la banca doveva procurarsi la provvista in valuta estera acquistandola sul mercato e rivendendola alla restituzione, addebitando il costo del cambio. La banca non avrebbe dimostrato di aver negoziato effettivamente la valuta. Tribunale e Corte d’appello respingono la domanda, escludendo obblighi di rendiconto e qualificando l’azione come ripetizione di indebito. La società ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i profili di censura, muovendo dalla dedotta nullità della motivazione per relationem. Il principio è consolidato: la tecnica redazionale non impone l’originalità dei contenuti, ma la condivisione della decisione altrui deve passare attraverso una autonoma valutazione critica, che emerga sia pure in modo sintetico dal testo. Nel caso concreto la Corte territoriale non si è limitata a un richiamo acritico: ha compiuto un proprio vaglio della decisione di primo grado, individuato e valutato i motivi di gravame e conservato l’autosufficienza della motivazione. Il profilo è quindi infondato.
Quanto all’interpretazione delle clausole, la Corte ricorda che l’operazione è indagine di fatto riservata al giudice di merito e che il ricorrente deve indicare le regole ermeneutiche asseritamente violate e spiegare in quale modo il giudice se ne sia discostato. Quando di una clausola esistono più letture, non è consentito a chi ne aveva proposta una disattesa dolersi in sede di legittimità che ne sia stata privilegiata un’altra. La ricorrente ha argomentato lo sforzo, scongiurando la declaratoria di inammissibilità, ma non ha dimostrato l’assoluta illogicità della lettura accolta, che resta plausibile.
Il secondo motivo, oltre a riproporre il vizio di motivazione, deduce la violazione degli artt. 1374 e 1375 cod. civ.. Il richiamo è però generico: non viene precisato se il profilo fosse stato dedotto nel gravame, né quali fonti di integrazione siano state neglette. Manca la specificità imposta dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., tanto più che la controricorrente ha eccepito la novità della questione e la ricorrente non ha indicato l’atto in cui l’avrebbe sollevata. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Il terzo motivo si scontra con la ratio decidendi: la sentenza impugnata ha qualificato la domanda come azione di ripetizione di indebito, applicando il principio per cui chi agisce ex art. 2033 cod. civ. deve provare i presupposti della ripetizione. Per contestare il governo degli oneri probatori, la ricorrente avrebbe dovuto anzitutto censurare tale qualificazione, deducendo di aver proposto una domanda risarcitoria da inadempimento, sorretta dal diverso regime probatorio. Non avendolo fatto, il motivo è inammissibile. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e obbligo di ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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