Nullità della clausola senza termine D.Lgs. 231/2002 e “ragioni oggettive” (Cass. civ. Sez. 3 n. 12102 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La censura formulata in termini non aderenti alla ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile, poiché la proposizione di doglianze prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi ex art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. In tema di ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, la clausola che subordina il termine di pagamento all’espletamento di una procedura di verifica della debenza può essere giustificata da ragioni oggettive, ai sensi dell’art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002, purché non si configuri un’inerzia colpevole dell’amministrazione, che il creditore ha l’onere di allegare e provare.

Il Fatto

Un’azienda sanitaria provinciale opponeva il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società cessionaria di un credito, derivante da fatture non pagate integralmente e per le quali erano stati imputati i pagamenti parziali prima agli interessi e poi al capitale. Il Tribunale revocava il decreto e rigettava la domanda relativa agli interessi di mora. La Corte d’Appello, dinanzi alla quale interveniva la società cessionaria del credito, rigettava l’appello. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la società cessionaria, deducendo la nullità, ex art. 7 D.Lgs. n. 231/2002, della clausola contrattuale che, a suo dire, non prevedeva un termine certo per il pagamento, attribuendo così un ingiustificato privilegio alla pubblica amministrazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, ritenendoli inammissibili per la loro non aderenza alla sentenza impugnata. Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., la ricorrente non aveva offerto alcuna argomentazione specifica, limitandosi a una doglianza generica. Quanto alla violazione dell’art. 7 D.Lgs. n. 231/2002, la Suprema Corte ha rilevato che la ricorrente aveva omesso di confrontarsi con il passaggio motivazionale in cui la Corte di merito aveva escluso la natura vessatoria della clausola, qualificando l’esigenza di verifica delle prestazioni in regime di accreditamento come ragione oggettiva ex art. 7, comma 2, e profilo di rilevanza pubblicistica, funzionale al contenimento della spesa sanitaria.

La Corte ha precisato che, in caso di colpevole inerzia dell’amministrazione nell’espletamento dei controlli, il contraente può sempre costituirla in mora, ma tale inerzia non era stata allegata dal creditore. La mancata contestazione di questa specifica ratio decidendi ha reso la censura priva di attinenza al decisum, determinandone l’inammissibilità, in applicazione del principio secondo cui la proposizione di doglianze prive di specifica attinenza alla sentenza impugnata equivale alla mancata enunciazione dei motivi.

Quanto al secondo motivo, avente ad oggetto l’interpretazione della clausola contrattuale, la Corte ha ribadito che tale attività è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio di motivazione. Il sindacato non può vertere sulla ricostruzione della volontà delle parti, ma solo sull’individuazione dei criteri ermeneutici seguiti dal giudice di merito. La ricorrente, nel caso di specie, non aveva indicato l’errore logico in cui sarebbe incorsa la Corte, limitandosi ad affermare apoditticamente il carattere apparente della motivazione e la correttezza della propria interpretazione.

Pertanto, i motivi sono stati dichiarati inammissibili, con conseguente inammissibilità del ricorso e condanna della ricorrente alla refusione delle spese in favore della controricorrente, oltre al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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