Motivazione per relationem nulla nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 14078 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza della commissione tributaria regionale che, in luogo di illustrare le censure mosse dall’appellante e le ragioni della loro reiezione, si limiti a motivare per relationem alla sentenza di primo grado mediante mera adesione, restando così impossibile individuare il thema decidendum e il fondamento della decisione. L’effetto vincolante del giudicato esterno, nelle imposte periodiche, è circoscritto ai soli casi in cui vengano in esame fatti costitutivi della fattispecie con efficacia permanente o pluriennale, ovvero la qualificazione di un rapporto a esecuzione prolungata. La mera identità dell’attività di verifica o della movimentazione dei conti non integra elemento estensibile nel tempo.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale esercente la gestione di apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro, per conto di una società concessionaria, impugna un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo a un anno d’imposta, fondato su indagini bancarie. La commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso; la commissione tributaria regionale, in appello, accoglie parzialmente le ragioni del contribuente, annullando una ripresa e confermandone altre, e riconoscendo la natura esente da IVA di un importo in quanto già assoggettato a PREU.
Avverso tale decisione il contribuente propone ricorso per revocazione dinanzi alla stessa CTR, deducendo l’errore di fatto consistito nel mancato riconoscimento del giudicato esterno formatosi su una sentenza relativa a un diverso anno d’imposta. La revocazione è rigettata. Il contribuente ricorre allora in cassazione con un unico atto, contro entrambe le sentenze d’appello, deducendo nove motivi avverso la prima e un motivo avverso la seconda.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte ritiene ammissibile l’impugnazione con unico atto di più sentenze, richiamando il principio secondo cui ciò è consentito quando le pronunzie siano rese fra le medesime parti e nell’ambito di un unico procedimento, ancorché in fasi o gradi diversi (n. 33895 del 2019). L’esame muove, per priorità logica, dal ricorso contro la sentenza del giudizio di revocazione.
L’unico motivo relativo alla revocazione è dichiarato inammissibile. La Corte ribadisce che l’errore di fatto ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. deve consistere in una svista materiale immediatamente rilevabile, essere decisivo e non tradursi in un errato apprezzamento delle risultanze processuali. Nella specie, l’attestazione del funzionario di segreteria sul passaggio in giudicato non era sufficiente: il termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ. non era ancora scaduto, sicché il contribuente avrebbe dovuto provare la notificazione della sentenza alla controparte per dimostrare la decorrenza del termine breve.
È rigettata anche la censura subordinata sulla condanna alle spese: l’art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546 del 1992, vigente ratione temporis, prevede la liquidazione dei compensi anche quando l’ente impositore sia assistito da un proprio funzionario (n. 23055/2019; n. 4473/2021).
Quanto alla sentenza di merito, il primo motivo, sull’eccezione di giudicato esterno, è inammissibile: l’effetto vincolante, nelle imposte periodiche, riguarda solo fatti a efficacia permanente o pluriennale (n. 31084 del 2019; n. 25516 del 2019). La diversità degli anni d’imposta e l’assenza di elementi costitutivi estensibili nel tempo escludono la rilevanza del giudicato invocato.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati unitariamente, sono fondati. La CTR ha rigettato alcune censure mediante mero rinvio alla sentenza di primo grado, senza esplicitare il percorso logico-giuridico seguito. Richiamando il principio già affermato (n. 24452 del 2018), la Corte cassa la sentenza con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, assorbendo i restanti motivi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.