Motivi nuovi inammissibili se il ricorso originario è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 41096 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inammissibilità dei motivi originari di ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, perché a questi ultimi si trasmette il vizio radicale che inficia i motivi originari, in forza dell’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi. Ai fini dell’applicazione della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi, espressivi di maggiore pericolosità sociale, senza necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice. Il giudizio di responsabilità e la mancata esclusione della recidiva, se adeguatamente motivati, non sono sindacabili quando il motivo si limiti a riprodurre censure già vagliate e disattese.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 26.03.2025, ha confermato la decisione. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità e alla mancata esclusione della recidiva.
Con memoria successiva, il difensore ha dedotto due motivi nuovi, relativi alla mancata esclusione della recidiva, all’aumento di pena in misura superiore alla metà prevista per la recidiva reiterata non specifica e alla conseguente sopravvenuta prescrizione del reato, insistendo per l’ammissibilità del ricorso e per la sua assegnazione ad altra sezione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché meramente riproduttivo di censure, in ordine al giudizio di responsabilità e alla mancata esclusione della recidiva, già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata. La Corte d’appello, in particolare, ha sottolineato che sin dal primo grado è stata ritenuta la recidiva reiterata e che, a fronte delle numerose sentenze risultanti dal certificato del casellario giudiziale, sono irrilevanti le circostanze rappresentate in ricorso in merito a due sole condanne per le quali è stata dichiarata l’estinzione dei reati per esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Quanto alla contestata recidiva, il Collegio ribadisce che, ai fini dell’applicazione della recidiva reiterata, è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi, come accaduto nel caso di specie. Tali precedenti sono espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione, senza necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice. Sul punto la Corte richiama le Sezioni Unite n. 32318 del 30.03.2023, Sabbatini, Rv. 284878.
Il passaggio decisivo riguarda i motivi nuovi. L’inammissibilità dei motivi di ricorso impedisce la valida costituzione del rapporto processuale e, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., si estende anche ai motivi nuovi. La Corte ribadisce che l’inammissibilità dei motivi originari non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari, per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi, richiamando Sez. V n. 48044 del 02.07.2019, Di Giacinto, Rv. 277850.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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