La minaccia nella resistenza passiva richiede valutazione del contenuto delle frasi (Cass. pen. Sez. 6 n. 13882 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento per i reati per cui è prevista la citazione diretta a giudizio è ammissibile per cassazione anche per vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 608, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p), legge n. 114 del 2024. In tema di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen., la mera disobbedienza alle richieste dell’operante non è sufficiente ad escludere il reato quando la condotta sia accompagnata da espressioni minacciose: il giudice di merito è tenuto a verificare il contenuto delle frasi rivolte all’ufficiale, anche in assenza di violenza fisica, atteso che l’elemento materiale della minaccia è alternativo a quello della violenza.
Il Fatto
Il Tribunale di Taranto assolveva l’imputato dal reato di resistenza a pubblico ufficiale perché il fatto non costituisce reato, ritenendo che la condotta fosse riconducibile a una mera resistenza passiva per aver disobbedito alla richiesta di uscire da un bar e di fornire le generalità. Il giudice di merito dava atto che l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, avesse proferito le frasi «devo alzarvi le mani… Vi devo mandare all’ospedale» ma valorizzava la circostanza che non avesse colpito gli operanti.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non aver verificato se le espressioni rivolte agli agenti integrassero gli estremi della minaccia.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha preliminarmente affrontato la questione di ammissibilità del ricorso, richiamando la novella di cui all’art. 2, comma 1, lett. p), legge n. 114 del 2024, che ha modificato l’art. 593 cod. proc. pen. Precisato che per i reati di cui all’art. 550 cod. proc. pen. – tra cui la resistenza a pubblico ufficiale – il pubblico ministero non può proporre appello, la Corte ha ritenuto che il ricorso per cassazione del Procuratore generale sia ammissibile anche per vizi di motivazione, trattandosi di sentenza inappellabile.
Nel merito, la Corte ha rilevato come la motivazione impugnata fosse «scarna» e assertiva per aver valorizzato esclusivamente l’assenza di violenza fisica, tralasciando «il contenuto minaccioso» delle espressioni rivolte dall’imputato agli agenti. La sentenza impugnata, premessa la materialità della condotta descritta nell’imputazione, aveva del tutto omesso di confrontarsi con il requisito alternativo della minaccia, limitandosi a escludere che vi fosse stata violenza.
Quanto al coefficiente psicologico – profilo per cui era intervenuta l’assoluzione – la Cassazione ha osservato che la condotta di disobbedienza aveva un intrinseco contenuto reattivo all’invito dei poliziotti e che, in ogni caso, era inconferente la circostanza che l’imputato non ne comprendesse la ragione per il suo stato di alterazione etilica. La Corte ha quindi annullato la sentenza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 337 c.p. – Resistenza a un pubblico ufficiale
- Art. 550 c.p.p. – Casi di citazione diretta a giudizio
- Art. 593 c.p.p. – Casi di appello
- Art. 608 c.p.p. – Ricorso del pubblico ministero