Termine prorogato per l’appello del difensore dell’imputato giudicato in assenza (Cass. pen. Sez. II n. 21119 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 23, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022, non si applica ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma nei quali l’assenza dell’imputato sia stata già dichiarata, dovendosi in tal caso applicare la previgente disciplina in materia di assenza. La proroga di quindici giorni del termine per impugnare, prevista dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 33, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 150 del 2022, opera invece per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore della riforma, a nulla rilevando che l’imputato sia stato dichiarato assente sotto il vigore della normativa anteriore. Ne consegue che il difensore dell’imputato giudicato in assenza ha diritto all’ampliamento del termine anche quando l’assenza sia stata dichiarata prima della riforma, purché la sentenza impugnata sia successiva.
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce, con ordinanza del 23.01.2026, ha dichiarato inammissibile perché tardivo l’appello proposto nell’interesse dell’imputato avverso la sentenza con cui il Tribunale di Lecce lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. Il giudice territoriale ha ritenuto che l’appellante non potesse fruire della proroga di quindici giorni, sul presupposto che nel giudizio di primo grado egli fosse stato giudicato con rito abbreviato richiesto dal difensore munito di procura speciale e pertanto dovesse considerarsi presente.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sul rilievo che la procura speciale posta a fondamento della ritenuta presenza era stata rilasciata prima dell’entrata in vigore della disciplina invocata dal giudice di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso muovendo dal quadro transitorio della riforma Cartabia. L’art. 89, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 stabilisce che, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, nei quali sia stata già pronunciata ordinanza che dispone di procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti. Da ciò deriva che le nuove norme in materia di assenza — tra cui l’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. — non operano quando l’assenza sia stata già dichiarata a quella data.
Dagli atti del procedimento, accessibili alla Corte essendo stato denunciato un error in procedendo (in tal senso Sez. Un. n. 42792 del 31.10.2001, Policastro), è emerso che il ricorrente era stato dichiarato assente all’udienza del 26.09.2022, dunque prima dell’entrata in vigore del decreto. Non trovava quindi applicazione la disposizione sul procuratore speciale e l’imputato doveva ritenersi giudicato in assenza secondo la previgente normativa.
Su un piano distinto si colloca il termine per impugnare. L’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 150 del 2022, si applica, secondo l’art. 89, comma 3, alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore della riforma. Poiché la sentenza di primo grado è stata emessa il 23.03.2023, all’appello era applicabile l’aumento di quindici giorni.
Ne è derivata la conclusione che il termine, ordinariamente scaduto il 07.04.2023, veniva a spirare solo il 22.04.2023, rendendo tempestivo l’appello proposto il 21.04.2023. L’ordinanza è stata pertanto annullata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per la celebrazione del giudizio di secondo grado.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 640 c.p. – Truffa
- Art. 420 c.p.p. – Costituzione delle parti
- Art. 585 c.p.p. – Termini per l'impugnazione