Trasmissione atti al PM distrettuale e abnormità funzionale del provvedimento (Cass. pen. Sez. II n. 31721 del 21.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice che dichiara la propria incompetenza territoriale e individua il tribunale competente deve trasmettere gli atti a quest’ultimo, e non al pubblico ministero presso di esso, quando per il reato contestato l’art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen. prevede l’accentramento delle funzioni di pubblico ministero in capo all’ufficio del capoluogo distrettuale. La trasmissione degli atti all’ufficio non titolare del potere di gestire il fascicolo determina una stasi processuale risolvibile soltanto con l’accertamento dell’abnormità funzionale del provvedimento e il suo annullamento parziale, senza rinvio, restando esclusa la caducazione integrale per ragioni di economia processuale.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, investito di un procedimento per il reato di cui all’art. 640-ter cod. pen., ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Siracusa, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso quel tribunale.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’abnormità funzionale dell’ordine di trasmissione. Poiché per il reato contestato è prevista la competenza del procuratore distrettuale, gli atti non avrebbero potuto essere trasmessi al suo ufficio, essendo preclusa ogni determinazione sulla fattispecie. Ne deriverebbe una regressione del procedimento e una stasi non altrimenti risolvibile.
La Motivazione della Corte
La Sezione II ha ritenuto corretta la determinazione della competenza territoriale del Tribunale di Siracusa, ma erronea la disposizione di trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso quel tribunale. La scelta viola le regole di attribuzione delle funzioni di pubblico ministero fissate dall’art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., che per specifici reati prevede l’accentramento in capo all’ufficio del capoluogo distrettuale.
Dal contrasto tra la previsione di legge e il provvedimento del giudice discende la stasi lamentata dall’ufficio ricorrente. Il destinatario del fascicolo, infatti, non è titolare del potere di gestirlo, non potendo assumere alcuna iniziativa in materia, facoltà che resta in capo al collega catanese per espressa previsione di legge. Né il pubblico ministero investito può disattendere il contenuto ordinatorio del provvedimento giudiziale.
La Corte richiama la nozione di abnormità dell’atto processuale, patologia priva di riconoscimento normativo ma elaborata da dottrina e giurisprudenza, che può riguardare un profilo strutturale e uno funzionale, saldati in un fenomeno unitario (Sez. Un. n. 20569 del 18.01.2018, Ksouri; Sez. Un. n. 25957 del 26.03.2009, Toni). Il profilo funzionale ricorre quando l’atto, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo, l’impossibilità di proseguirlo o una indebita regressione, in violazione dell’art. 111 Cost. in materia di giusto processo.
Poiché la contestazione non riguarda l’affermazione della competenza territoriale del tribunale siracusano, ma la possibilità per l’ufficio del pubblico ministero ivi presente di esercitare funzioni in un processo per cui è prevista la competenza funzionale distrettuale, la Corte esclude l’annullamento integrale del provvedimento per evidenti ragioni di economia processuale. Pronuncia quindi annullamento senza rinvio, ex art. 620 cod. proc. pen., della sola parte relativa alla trasmissione degli atti al pubblico ministero, con trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa per l’ulteriore corso, richiamando sul punto Sez. III n. 664 del 18.11.2025, dep. 2026, P.
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Nota della Redazione
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