Recidiva reiterata e specifica: sindacato di legittimità sul giudizio di pericolosità (Cass. pen. Sez. 7 n. 2462 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di applicazione della recidiva reiterata e specifica richiede una verifica concreta, alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., del rapporto tra i fatti per cui si procede e le precedenti condanne, al fine di accertare se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito come fattore criminogeno. È inammissibile, per mancanza di confronto con le argomentazioni della decisione impugnata, il ricorso per cassazione che deduce violazione di legge e vizio di motivazione senza adeguatamente confrontarsi con le ragioni poste a sostegno della sentenza di merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Cuneo, ha ridotto la pena inflitta all’imputato per una pluralità di reati, in gran parte di furto aggravato, determinandola in anni sei, mesi sei e giorni dieci di reclusione ed euro 2.366,00 di multa, confermando altresì l’applicazione della recidiva reiterata e specifica.
Avverso tale pronuncia, il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con due motivi la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’erronea applicazione della recidiva reiterata e specifica, della quale avrebbe contestato la sussistenza dei presupposti applicativi.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminando il ricorso, ne ha rilevato l’inammissibilità, in quanto i motivi proposti risultavano privi di un adeguato confronto con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata, risultando pertanto non deducibili in sede di legittimità. Il giudice di merito aveva infatti fornito una motivazione lineare e congrua, priva di evidenti contraddizioni e quindi non suscettibile di sindacato davanti alla Cassazione.
Con specifico riferimento alla recidiva, la Corte ha chiarito che la decisione impugnata non si era limitata a desumere la pericolosità sociale del condannato dal mero dato descrittivo dell’esistenza di precedenti specifici. Al contrario, il giudice di merito aveva correttamente esaminato, sulla base dei criteri dettati dall’art. 133 cod. pen., il rapporto tra i fatti oggetto del procedimento e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la condotta criminosa pregressa fosse indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, idonea a influire quale fattore criminogeno per la commissione del reato.
La Corte ha richiamato a sostegno il principio espresso da Sez. 3, n. 33299 del 2016 e, in termini conformi, dalle Sezioni Unite n. 35738 del 2010, secondo cui la recidiva non può essere applicata in modo automatico ma richiede una valutazione concreta dell’incidenza dei precedenti penali sulla condotta oggetto del giudizio.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso è conseguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, in conformità al principio espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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