Attualità della pericolosità sociale e motivazione apparente nel giudizio di prevenzione (Cass. pen. Sez. 2 n. 18531 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d’appello è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione che ricomprende, per i profili motivazionali, la sola motivazione inesistente o meramente apparente. Tale vizio ricorre quando il provvedimento omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, idoneo, singolarmente considerato, a determinare un esito opposto del giudizio. L’accertamento dell’attualità della pericolosità sociale, quando tra l’accertamento penale e l’applicazione della misura sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo, impone al giudice di verificarne la permanenza, considerando l’evoluzione della personalità del proposto nel periodo di espiazione della pena, senza attribuire unico o decisivo rilievo al buon comportamento carcerario o ad altri indicatori positivi, ma senza nemmeno ignorare lo sforzo di reinserimento nella società legale.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, con decreto del 04/11/2025, aveva confermato il provvedimento del Tribunale di Napoli del 10 giugno 2025, che aveva riesaminato e rivalutato l’attualità della pericolosità sociale del proposto, già condannato per reato associativo e sottoposto a una lunga carcerazione, disponendo l’esecuzione della misura di prevenzione in corso, con obbligo di soggiorno.

La difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata dimostrazione dell’attualità e concretezza della pericolosità qualificata; con il secondo, l’insufficiente giustificazione della proporzionalità e adeguatezza dell’obbligo di soggiorno.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso con riferimento al primo motivo, dichiarando assorbito il secondo, e ha annullato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Napoli. Il punto centrale della decisione riguarda la dimostrazione dell’attualità della pericolosità sociale, che il giudice di merito aveva confermato basandosi esclusivamente sul presupposto genetico del provvedimento, senza affrontare la fase prospettica del giudizio.

La Corte ha richiamato il principio per cui, in materia di prevenzione, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge, ma ha precisato che in tale nozione rientra la motivazione apparente, ovvero quella che omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo. Nel caso concreto, la Corte partenopea aveva evitato di rispondere agli argomenti difensivi, rifugiandosi in risposte riduttive o contraddittorie.

Richiamando il combinato interpretativo delle pronunce delle Sezioni Unite n. 111 del 30/11/2017, Gattuso e Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018, Licciardello, la Corte ha ribadito la necessità di accertare l’attualità della pericolosità del proposto indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, con il corollario che, ove sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo, è onere del giudice verificarne la permanenza, tenendo conto dell’evoluzione della personalità nel periodo di espiazione della pena.

Il giudice di merito aveva disatteso tali coordinate, valorizzando la mancata dissociazione e il rientro nella residenza come elementi di sospetto, invertendo di fatto la logica probatoria e addossando al proposto l’onere di dimostrare la propria redenzione. La Corte ha giudicato tale percorso argomentativo affetto da motivazione apparente, rilevando la contraddittorietà tra l’ammissione dell’assenza di segnalazioni pregiudizievoli e la deduzione da essa di elementi di sospetto.

La Corte ha infine precisato che, trattandosi di decreto, l’annullamento comporta il rinvio alla stessa Corte d’appello, ma la natura decisoria dell’atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l’incompatibilità dei giudici che hanno partecipato alla decisione impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *