Sequestro per equivalente su beni di terzo: serve prova della disponibilità (Cass. pen. Sez. VI n. 37375 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente avente ad oggetto beni formalmente intestati a persona estranea al reato, incombe sul giudice una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva dei cespiti. Non è sufficiente dimostrare la mancanza, in capo al terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per l’acquisto, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della riferibilità concreta dei beni all’indagato. La motivazione non può arrestarsi all’aspetto “in negativo”, individuando le ragioni per cui il terzo non sarebbe l’effettivo titolare, perché da ciò non discende automaticamente, “in positivo”, la dimostrazione che titolare effettivo sia l’indagato. Il bene è nella disponibilità dell’indagato quando, sulla base di elementi specifici e non congetturali, rientri nella sua sfera di interessi economici, ancorché il potere dispositivo sia esercitato per il tramite di terzi.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, giudicando in sede di rinvio su appello del Procuratore della Repubblica, aveva disposto il sequestro a fini di confisca per equivalente di due immobili formalmente intestati alla ricorrente, riformando il decreto del Giudice per le indagini preliminari che ne aveva disposto la revoca. I cespiti erano ritenuti nella reale disponibilità del coniuge della ricorrente, indagato per i reati di cui agli artt. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, 640-quater e 322-ter cod. pen., in relazione al reato di cui all’art. 648-bis cod. pen.

La ricorrente, quale terza interessata, ha impugnato l’ordinanza deducendo la violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e dell’art. 240-bis cod. pen., contestando la ritenuta disponibilità dei beni in capo al marito e la motivazione apodittica sulla pretesa natura simulatoria dell’operazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che il Tribunale, pur avendo qualificato correttamente la ricorrente come terza interessata, ha fondato la disponibilità dei beni in capo all’indagato su un duplice assunto privo di riscontri: la natura simulatoria dell’operazione di acquisto e la possibilità per il marito di rivendicare in sede civile la titolarità sostanziale degli immobili.

Il Collegio ha richiamato il condiviso orientamento secondo cui, in caso di sequestro preventivo per equivalente su beni formalmente intestati a persona estranea al reato, non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo al terzo, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire i cespiti. È invece necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della riferibilità concreta degli stessi all’indagato (Sez. III n. 35771 del 20.01.2017, Akhmedova, Rv. 270798; Sez. III n. 36530 del 12.05.2015, Oksanych, Rv. 264763).

Diversamente ragionando, la motivazione si arresterebbe al solo aspetto “in negativo”, individuando gli elementi per cui il terzo non potrebbe essere l’effettivo titolare, senza che da ciò possa discendere automaticamente, “in positivo”, la dimostrazione che titolare effettivo sia l’indagato. La Corte ha escluso l’applicabilità del diverso criterio, dettato per il sequestro “allargato” di cui all’art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, della presunzione, desunta da particolari indici, di non appartenenza effettiva del bene al formale titolare.

È stato inoltre ribadito che il sequestro funzionale alla confisca per equivalente può ricadere su beni anche solo nella disponibilità dell’indagato, per tale intendendosi la relazione effettuale con il bene connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. II n. 22153 del 22.02.2013, Ucci, Rv. 255950). I beni, anche se formalmente intestati a terzi estranei al reato, sono nella disponibilità dell’indagato quando, sulla base di elementi specifici e non congetturali, rientrino nella sfera dei suoi interessi economici, ancorché il potere dispositivo sia esercitato per il tramite di terzi (Sez. III n. 15210 del 08.03.2012, Costagliola, Rv. 252378).

Nel caso concreto il Tribunale ha affermato apoditticamente il potere dispositivo dell’indagato, individuando una pretesa simulazione priva dei correlati indici fattuali e ipotizzando del tutto astrattamente la possibilità di una restitutoria in sede civile, senza considerare che gli immobili erano pacificamente gestiti dalla terza per interessi propri. Tale apoditticità designa la radicale illegittimità per mancanza di motivazione, con conseguente annullamento senza rinvio dell’ordinanza e immediata restituzione dei beni all’avente diritto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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