Documento di trasporto con indicazione errata del paese di origine: l’illecito sussiste anche nei trasferimenti interni alla stessa società (Cass. civ. Sez. 2 n. 18167 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi, gli artt. 5 e 8 del reg. UE n. 543/2011, nell’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella causa C-319/21, non impongono al detentore dei prodotti l’emissione di un documento di accompagnamento per il trasporto tra la piattaforma di distribuzione e il punto vendita del medesimo soggetto giuridico. Tuttavia, ove tale documento venga emesso, esso deve riportare il nome e il paese di origine dei prodotti, a prescindere dalla circostanza che le stesse indicazioni risultino già apposte sugli imballaggi, su un cartello informativo all’interno del mezzo di trasporto o sulle fatture del fornitore. L’erronea indicazione del paese di origine in un documento di accompagnamento effettivamente redatto integra l’elemento oggettivo dell’illecito amministrativo, potendo l’errore essere superato solo se l’ispettore sia in grado di dissipare immediatamente ogni dubbio in loco, senza necessità di verifiche documentali complesse.

Il Fatto

La società Lidl Italia e un suo dipendente proponevano opposizione avanti al Tribunale di Treviso avverso l’ordinanza ingiunzione con cui Agecontrol aveva irrogato una sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 5, par. 4, del reg. CE n. 543/2011. Nel corso di una verifica effettuata su un trasporto di prodotti ortofrutticoli freschi dalle piattaforme della società ai propri punti vendita, era emerso che i documenti di trasporto contenevano indicazioni erronee sul paese di origine delle merci: fragole indicate come italiane anziché spagnole e pomodori indicati come olandesi anziché belgi.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione, escludendo la configurabilità dell’illecito per i trasporti interni alla stessa società. La Corte d’Appello di Venezia, investita dell’impugnazione di Agecontrol, sottoponeva alla Corte di giustizia UE una questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE. All’esito della pronuncia pregiudiziale, la Corte distrettuale accoglieva l’appello dell’ente accertatore, rideterminando la sanzione in misura ridotta. La società e il trasgressore proponevano quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione esamina l’unico motivo di ricorso, con cui i ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 5, par. 4, del reg. UE n. 543/2011 e del principio di legalità di cui all’art. 1 della legge n. 689/1981, sostenendo che, in assenza di un obbligo giuridico di redigere il documento di trasporto, non potesse configurarsi l’illecito per le erronee indicazioni in esso contenute, tanto più che le informazioni corrette erano presenti sugli imballaggi.

La Corte richiama il proprio precedente rappresentato dall’ordinanza Cass. n. 1597/2025, che aveva già chiarito la portata della pronuncia della CGUE nella causa C-319/21. Da tale pronuncia emerge che il documento di accompagnamento costituisce uno dei documenti di riferimento sulla base dei quali l’ispettore ricava un’impressione generale delle partite da controllare: qualsiasi indicazione del paese di origine difforme da quella riportata sugli imballaggi è idonea a viziare tale impressione e a nuocere all’efficienza del controllo di conformità.

La Corte precisa che l’espressione “in tutte le fasi di commercializzazione” deve essere intesa in senso ampio e ricomprende anche i trasferimenti tra piattaforma e punto vendita del medesimo operatore economico. La facoltatività del documento, affermata dalla CGUE con riguardo all’ambito specifico della questione pregiudiziale, non neutralizza la rilevanza del documento erroneo una volta che questo sia stato emesso, anche se la sua redazione è imposta da altre disposizioni normative, come quelle fiscali.

Quanto all’elemento oggettivo dell’illecito, la Corte esclude che debba effettuarsi una valutazione dell’offensività in concreto della condotta: l’offensività è insita nella stessa previsione normativa, mentre l’accertamento circa la possibilità per l’ispettore di dissipare immediatamente i dubbi riguarda l’esistenza stessa della condotta illecita. L’errore può ritenersi superato solo se il dato corretto sia individuabile in loco senza verifiche complesse, considerata la deperibilità dei beni trasportati.

La Corte osserva infine che la questione dell’incidenza dell’errore sull’elemento soggettivo resta disciplinata dall’art. 3 della legge n. 689/1981, con la presunzione di colpa a carico del responsabile, e che la Corte d’Appello aveva correttamente verificato, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, l’impossibilità per l’ispettore di superare le distorsioni derivate dall’errore documentale. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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