Compensazione spese per assoluta novità della questione anche solo fattuale (Cass. civ. Sez. 2 n. 15601 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia sulla compensazione delle spese di lite è censurabile in sede di legittimità soltanto quando il giudice di merito abbia enunciato, a sostegno della compensazione, motivi palesemente illogici od erronei, tali da inficiare per la loro macroscopica inconsistenza lo stesso procedimento formativo della volontà decisionale. L’assoluta novità della questione, che può giustificare la compensazione ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., non deve necessariamente investire la valutazione giuridica, ma può anche riguardare la dimensione fattuale della lite. La motivazione che si fondi su tale ragione non è apparente né affetta da vizio di nullità ex art. 132, n. 4, c.p.c., ove risulti congrua e coerente con i criteri del “minimo costituzionale”.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto opposizione avverso due ordinanze ingiunzione con cui il Comune di Padova le aveva ingiunto il pagamento di una somma per la violazione della normativa sul trasporto di sottoprodotti di origine animale, non avendo il veicolo adibito al trasporto la prescritta etichettatura e non risultando il carico idoneamente protetto da contaminazioni. Dopo il rigetto dell’opposizione in primo grado, la Corte d’Appello di Venezia, accogliendo il gravame della società, aveva annullato le ordinanze ingiunzione, compensando integralmente le spese di lite tra le parti. La società proponeva ricorso per cassazione, lamentando l’illegittimità della compensazione delle spese, disposta dal giudice d’appello sulla base della ritenuta assoluta novità della questione e della mancata esibizione di documentazione da parte del dipendente al momento del controllo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati sulla violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. e sulla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Il ricorrente sosteneva che la mera assenza di precedenti sulla questione non potesse integrare l’ipotesi dell’assoluta novità e che la seconda ragione addotta dal giudice d’appello fosse illogica, avendo la stessa corte negato efficacia causale alla circostanza in sede di merito.
La Suprema Corte ha ritenuto i motivi infondati. Ha evidenziato che il giudice d’appello ha fornito una motivazione congrua, conforme alla lettura costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale n. 77 del 2018, fondandosi su due distinte rationes: l’assoluta novità della questione interpretativa e il comportamento del dipendente della società, che non aveva esibito idonea documentazione al momento del controllo. La Corte ha rammentato che, per la giurisprudenza di legittimità, la compensazione può essere disposta, oltre che per soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione e di assoluta incertezza, caratterizzate da gravità ed eccezionalità pari a quelle delle ipotesi tipiche.
Quanto al sindacato di legittimità, la Corte ha ribadito che la pronuncia sulla compensazione è censurabile solo in presenza di motivi palesemente illogici od erronei, tali da inficiare lo stesso procedimento formativo della volontà decisionale. Nel caso di specie, la motivazione è risultata del tutto rispondente ai parametri dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., non essendo viziata da apparenza e risultando idonea a integrare il c.d. “minimo costituzionale” secondo i canoni fissati da Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e successivamente confermati.
Richiamando il precedente di Sez. 3, n. 13294 del 2025, la Corte ha infine chiarito che l’assoluta novità della questione, rilevante ai fini della compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., può attenere non solo alla valutazione giuridica ma anche alla dimensione fattuale della controversia. Tale principio, applicato alla fattispecie, ha condotto al rigetto del ricorso e alla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.