Obbligo registro CITES per commerciante all’ingrosso di parti trasformate di specie protetta (Cass. civ. Sez. 2 n. 13310 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di esemplare ai fini della normativa CITES comprende qualsiasi animale vivo o morto e ogni sua parte, inclusi i prodotti trasformati come il pesce conservato in barattolo. L’obbligo di tenuta del registro di detenzione previsto dall’art. 2, comma 1, lett. c), d.m. 08.01.2002 grava su chiunque detenga o commercializzi all’ingrosso tali esemplari, a prescindere dall’attività di trasformazione svolta da altri soggetti della filiera. L’esenzione di cui all’art. 3, comma 1, lett. h), d.m. 08.01.2002, essendo norma di natura eccezionale, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica e si applica esclusivamente al commercio di pesce fresco, non anche a quello di pesce conservato o trasformato.
Il Fatto
A seguito di un controllo del Comando Carabinieri Forestale, venivano rinvenuti presso un punto vendita all’ingrosso due barattoli di anguilla marinata privi dell’attestazione del registro di carico e scarico previsto dalla normativa CITES. Veniva pertanto irrogata la sanzione amministrativa al titolare del punto vendita e alla società obbligata in solido.
Il Tribunale di Savona accoglieva l’opposizione, ma la Corte d’Appello di Genova, in riforma, confermava l’ordinanza-ingiunzione. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo che l’obbligo di tenuta del registro gravasse esclusivamente sul produttore-trasformatore delle anguille e non anche sul commerciante all’ingrosso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha innanzitutto qualificato le anguille marinate come esemplari sottoposti a tutela CITES, in quanto parti o prodotti ottenuti da animali appartenenti a specie protette, richiamando sul punto il precedente di Sez. 2, Sentenza n. 217 del 11/01/2006.
Il Collegio ha poi escluso l’applicabilità al caso di specie delle esenzioni dall’obbligo di tenuta del registro. In particolare, la lett. h) dell’art. 3 d.m. 08.01.2002 riguarda solo il pesce fresco destinato a usi alimentari, essendo tale esenzione giustificata dalla celerità delle transazioni, e non può essere estesa al pesce conservato o trasformato.
Quanto all’interpretazione dell’art. 2, comma 1, lett. c), d.m. 08.01.2002, la Corte ha chiarito che l’uso del termine «chiunque» indica la volontà di includere tutti i soggetti che si trovino nelle situazioni descritte dalla norma. L’obbligo di tenuta del registro grava, quindi, sia su chi trasforma la specie protetta sia su chi la commercializza all’ingrosso.
Tale lettura risulta coerente con la ratio di tracciabilità del prodotto, che deve essere garantita non solo a monte ma anche a valle dell’immissione nel mercato. Il legislatore ha invece escluso dal predetto obbligo i commercianti al dettaglio (art. 3, comma 1, lett. d), proprio per evitare duplicazioni dell’incombenza nella fase finale della filiera.
Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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