Nessuna decurtazione per procedure concorsuali con più di cinquanta parti (Cass. civ. Sez. II n. 80 del 03.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata della procedura fallimentare cui non siano applicabili le modifiche di cui al d.lgs. n. 5/2006 e al d.lgs. n. 169/2007, il termine semestrale di decadenza decorre dalla definitività del decreto di chiusura, da individuarsi, in mancanza di comunicazione, in quello di un anno dalla pubblicazione ai sensi del previgente art. 327, primo comma, cod. proc. civ. La data da considerare non è quella di instaurazione del subprocedimento di chiusura, bensì quella di apertura della procedura fallimentare, trattandosi di procedimento endofallimentare non autonomo. La decurtazione fino al 40 per cento prevista dall’art. 2-bis, comma 1-bis, legge n. 89/2001 non si applica alle procedure concorsuali, perché la norma si riferisce al solo “processo” e non alla “procedura concorsuale”.

Il Fatto

Alcuni creditori per prestazioni di lavoro, insinuatisi al passivo di una procedura fallimentare dichiarata nel 1988 e chiusa nel 2019, adivano la Corte d’appello per ottenere l’indennizzo ex legge n. 89/2001 per la durata irragionevole della procedura.

In sede monitoria il ricorso è respinto perché ritenuto tardivo. L’opposizione è accolta dalla Corte distrettuale, che fissa la decorrenza del termine semestrale secondo il previgente art. 327 cod. proc. civ. e applica la decurtazione del 40 per cento per essere state le parti del processo presupposto più di cinquanta. Il Ministero della Giustizia ricorre per cassazione; i controricorrenti propongono ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale censura l’applicazione del termine annuale in luogo di quello semestrale, sostenendo che per “giudizio” ai sensi dell’art. 58, primo comma, legge n. 69/2009 debba intendersi il solo subprocedimento di reclamo avverso il decreto di chiusura.

La Corte respinge la tesi. Ricostruito il contrasto interno alla Sezione, maturato tra le pronunce nn. 3824/19 e 13237/19 e l’ordinanza n. 8088/19, rileva come l’indirizzo di quest’ultima sia stato poi confermato da numerose decisioni successive, ormai consolidate.

Il reclamo è diretto a introdurre una fase endofallimentare, con natura di procedimento incidentale interno alla procedura concorsuale, che non può essere assoggettato a disciplina processuale diversa da quella del procedimento principale in cui si inserisce. Ne segue che la regola transitoria va riferita alla data di apertura del fallimento, non a quella di instaurazione del subprocedimento di chiusura.

La Corte osserva inoltre che il subprocedimento di chiusura non è un giudizio dichiarativo, confluendo in una declaratoria iuris idonea al giudicato. Richiama sul punto la recente ordinanza n. 24732/2023, emessa con riferimento al medesimo fallimento.

Il ricorso incidentale è invece fondato. La lettura comparata dell’art. 2-bis, comma 1-bis, e dell’art. 2, comma 2-bis, legge n. 89/2001 impone di attribuire alle parole “processo” e “procedura concorsuale” significati differenti. Nella procedura concorsuale la pluralità dei creditori è ipotesi fisiologica, sicché estendervi la riduzione produrrebbe una penalizzazione irragionevole del creditore ammesso al passivo rispetto a chi partecipa a un ordinario processo di cognizione.

Il ricorso incidentale è quindi accolto e quello principale respinto; il decreto è cassato in parte qua e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito escludendo la decurtazione del 40 per cento dagli indennizzi liquidati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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