Mutamento di destinazione d’uso e creazione di volume paesaggistico (TAR Sicilia n. 2107 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della tutela paesaggistica la nozione di volume e di superficie non ha valenza meramente quantitativa e dimensionale, ma anche qualitativa e funzionale. Il mutamento di destinazione d’uso che attribuisca a locali accessori una destinazione residenziale stabile in area vincolata integra quindi la creazione di volume e superficie paesaggisticamente intesi, con conseguente esclusione dalla sanabilità ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d, del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003. Nel procedimento di condono edilizio la disciplina speciale contempla il silenzio-inadempimento e non il silenzio-assenso, poiché l’art. 32 della legge n. 47/1985 richiamato dalla norma statale prevede la formazione del silenzio-rifiuto in difetto di parere nel termine di centottanta giorni. Il carattere vincolato del diniego esclude l’affidamento del privato e rende superfluo il preavviso di rigetto.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato la nota con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali ha espresso parere negativo sulla domanda di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, per opere realizzate in area vincolata, ordinando altresì la rimessione in pristino. La domanda riguardava il cambio di destinazione d’uso, mediante opere interne, dei locali posti al piano seminterrato e al piano terra di un fabbricato rurale.

L’Amministrazione ha resistito sostenendo che gli interventi non consistevano nel solo mutamento di destinazione, ma comprendevano la realizzazione di nuovi volumi e superfici. La Soprintendenza, dopo la notificazione del ricorso, ha riesaminato la pratica confermando il diniego per le opere aggiuntive in quanto creatrici di nuova cubatura. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra rilevanza edilizia e rilevanza paesaggistica degli interventi. Mentre ai fini edilizi possono non assumere rilievo le opere che non comportano aumento di cubatura, ai fini paesaggistici qualsiasi intervento idoneo ad alterare la percezione e la fruizione dei luoghi assume rilievo. Viene richiamato il Consiglio di Stato secondo cui le qualificazioni giuridiche urbanistiche ed edilizie non sono automaticamente trasferibili sul piano paesaggistico, e la trasformazione di locali accessori in spazi abitativi integra una modifica funzionale rilevante.

Ne deriva che il mutamento di destinazione d’uso che imprima ai locali una destinazione residenziale stabile in area vincolata costituisce creazione di volumi e superfici paesaggisticamente intesi, con un conseguente impatto sul bene tutelato. Su questa base il Collegio ritiene che la richiesta di rinvio formulata dall’Amministrazione non possa trovare accoglimento.

Quanto al nucleo della vicenda, il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’art. 32, comma 27, lett. d, del d.l. n. 269/2003 consente la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree vincolate solo a condizione che ricorrano congiuntamente: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, e parere favorevole dell’autorità preposta. Nel caso concreto difetta il presupposto sostanziale, essendo stata accertata la creazione di nuova superficie e di nuovo volume.

Il Collegio respinge poi le ulteriori censure: il provvedimento era interamente vincolato, non richiedendo valutazione dell’interesse pubblico né comparazione con gli interessi privati, né essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva. Il carattere vincolato rende superfluo il preavviso di rigetto, risultando sufficiente l’individuazione degli abusi commessi.

Infine, quanto al preteso silenzio-assenso ex art. 17-bis della legge n. 241/1990, la disciplina speciale del condono contempla il silenzio-inadempimento: l’art. 32 della legge n. 47/1985, richiamato dalla norma statale, prevede la formazione del silenzio-rifiuto in difetto di parere nel termine. In ogni caso l’art. 17-bis presuppone che l’Amministrazione procedente abbia trasmesso lo schema di provvedimento, adempimento mai avvenuto e non previsto dalle norme sul condono. La censura relativa alla riduzione in pristino è dichiarata inammissibile perché formulata con memoria non notificata. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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