Payback dispositivi medici 2015-2018: improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 14440 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 dell’8 agosto 2025, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso avverso i medesimi provvedimenti, con conseguente declaratoria di improcedibilità. La fattispecie si distingue dalla cessazione della materia del contendere, che ricorre solo quando l’operato successivo della pubblica amministrazione si riveli integralmente satisfattivo dell’interesse azionato. In assenza degli adempimenti comunicativi posti dalla novella a carico delle Regioni e delle Province autonome, la definizione del giudizio non può avvenire nelle forme della cessazione, ma in quelle dell’improcedibilità.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato i provvedimenti con cui le Amministrazioni statali e diverse Regioni hanno definito i tetti di spesa regionali per il quadriennio 2015-2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio Sanitario, tramite il meccanismo del cosiddetto payback. La ricorrente ha articolato censure per vizi derivanti dalla illegittimità delle norme primarie di riferimento, nonché per vizi propri degli atti impugnati. Nel corso del giudizio è intervenuto lo ius superveniens dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, che ha rimodulato gli obblighi a carico delle aziende fornitrici, consentendone l’assolvimento con il versamento della quota del 25 per cento degli importi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la ricorrente, con memoria depositata il 12 maggio 2026, ha documentato di aver versato a favore di tutte le Regioni interessate la quota ridotta del 25 per cento, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La novella normativa, tuttavia, subordina tale definizione alla pubblicazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, dei provvedimenti di accertamento dell’avvenuto versamento, da comunicare alla segreteria del TAR Lazio.
Nella fattispecie, ha osservato la Sezione, difettano proprio gli adempimenti comunicativi posti a carico delle amministrazioni: la sola dichiarazione della parte di aver effettuato il versamento non integra, pertanto, la condizione prevista dalla legge per la cessazione della materia del contendere. Il Tribunale ha quindi distinto le due categorie processuali, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 9683 del 2023, secondo cui la cessazione postula un assetto satisfattivo derivante da fattori esterni o da un ulteriore provvedimento dell’amministrazione, mentre la sopravvenuta carenza di interesse discende da un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato.
L’esito processuale della vicenda è pertanto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con assorbimento di ogni altra valutazione nel merito. Il Tribunale ha infine disposto l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
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