Esecuzione del giudicato e nomina del commissario ad acta per la Regione (TAR Sicilia n. 2110 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione, ordina all’amministrazione di adottare ogni atto necessario all’esecuzione entro un termine perentorio. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina commissario ad acta il Segretario della Presidenza della Regione, con facoltà di delega, attribuendogli il potere di procedere all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al pagamento. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

Un’associazione ricorrente ha agito davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Catania aveva condannato l’amministrazione regionale al pagamento di una somma corrispondente al valore di bonus illegittimamente revocati, oltre alle spese del giudizio.

Notificata la sentenza e attestato il passaggio in giudicato, l’amministrazione non ha provveduto al pagamento. L’associazione ha quindi proposto ricorso, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente verificato i presupposti del giudizio di ottemperanza. La sentenza azionata è stata notificata all’amministrazione ed è passata in giudicato, come attestato dal Funzionario giudiziario presso il Tribunale di Catania. Dalla notifica è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.

Accertata la perdurante inottemperanza, il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’Assessorato resistente di adottare ogni atto necessario per l’esecuzione del giudicato entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato fin da ora commissario ad acta il Segretario della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario in possesso delle competenze professionali idonee. L’insediamento è subordinato a una formale richiesta della parte ricorrente, attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza.

Il Collegio ha precisato i poteri del commissario: allocazione della somma in bilancio, espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché reperimento materiale della somma. Ha poi affermato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento, dovendo l’organo porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Il compenso del commissario è stato rimesso a una determinazione successiva ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con presentazione della parcella entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico. Le spese del giudizio, liquidate equitativamente, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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